Licenza Fiscale per la vendita o somministrazione di prodotti alcolici (UTIF) anche definita Licenza per spiriti

Licenza Fiscale per la vendita o somministrazione di prodotti alcolici (UTIF) anche definita Licenza per spiriti

Informiamo che a breve le Autorità incaricate provvederanno a controllare, sul territorio, il rispetto della normativa in oggetto. Per questo motivo ricordiamo che chiunque svolga un’attività commerciale nel settore degli “spiriti” (mescita, vendita al dettaglio, commercio all’ingrosso , depositi a scopo di vendita) e di altri prodotti come liquori, vino, birra, profumeria, alcool puro, alcool denaturato ed altro deve chiedere all’Agenzia delle Dogane il rilascio della licenza fiscale di esercizio.

La domanda, in bollo, va presentata all’Ufficio delle Dogane di Bologna, (Viale Pietramellara 1/2 – 40121 Bologna – Tel. 051 3783239 – 051 3783111 – Fax 051 3783308 – E-mail  dogane.bologna@agenziadogane.it ).

Per procedere alla richiesta della licenza oppure per variare i dati indicati su una licenza già rilasciata occorre consultare il sito www.agenziadogane.it  e compilare il modulo in duplice copia, nelle  domande di inizio attività o di variazione dati occorre indicare: gli estremi dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività;  il numero di attribuzione Partita IVA;  gli estremi e il numero di iscrizione al REA della Camera di Commercio, sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla mancanza di condanne e/o procedimenti in atto, per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal D.L. vo 26.10.1995, n. 504, 2 marche da bollo da € 16. Per la richiesta di variazione dei dati occorre allegare la licenza da sostituire.

Si ricorda che in caso di cessazione dell’attività occorre indicare la data di cessazione allegando la licenza da cessare.

Le principali attività interessate sono le rivendite alimentari, supermercati, bar, pub, pasticcerie, pizzerie, trattorie, enoteche, drogherie, fast food, circoli e associazioni ricreative, profumerie, istituti di bellezza, parrucchieri, farmacie, erboristerie, depositi e commercio all’ingrosso, spacci interni, mense aziendali, tabaccherie, alberghi, locande, chioschi, ecc.

Chiunque risulti non in possesso della licenza prescritta per la vendita di bevande alcoliche, in violazione di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs 504/95, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 258,22 a Euro 1.549,37 art. 50 commi 1 e 3 del medesimo decreto.

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