PREVIDENZA: NOVITÀ 2026 – nuove aliquote contributive per commercianti e artigiani

PREVIDENZA: NOVITÀ 2026 – nuove aliquote contributive per commercianti e artigiani

L’INPS ha recentemente stabilito che il reddito minimo annuo imponibile da prendere in considerazione al fine del calcolo dei contributi da versare all’INPS nella gestione dei commercianti e artigiani per l’anno 2026 è pari a Euro 18.808,00.

Su tale valore reddituale minimo, da riferire a ciascuno dei soggetti operanti nell’impresa (titolari e collaboratori), devono essere applicate le seguenti aliquote contributive:

COMMERCIANTI

  • 24,48 % per titolari e collaboratori

Ne deriva che il contributo annuo minimo è pari a:

  • Euro 4.611,64 per titolari e collaboratori

ARTIGIANI

  • 24,00 % per i titolari e per i collaboratori

Ne deriva che il contributo annuo minimo è pari a:

  • Euro 4.521,36 per titolari e collaboratori

Si sottolinea che i contributi minimi annuali vengono applicati e devono essere comunque versati da tutti i soggetti con redditi annui che si trovino al di sotto del reddito minimo imponibile su indicato (Euro 18.808,00).

CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Il contributo, sul reddito eccedente il minimale sopra riportato, dovuto nell’anno 2026, deve essere calcolato, tenendo conto della totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026 e dichiarati nel modello unico da presentare nel 2027.

Per l’anno 2026 tale contributo deve essere calcolato con le seguenti aliquote:

Commercianti

  • 24,48% del reddito superiore a Euro 18.808,00 e fino a Euro 56.224,00;
  • 25,48% del reddito compreso fra Euro 56.224,01 ed il massimale della gestione pari a Euro 93.707,00 (per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2026, ad euro 122.295,00 tale massimale non è frazionabile in ragione mensile).

Artigiani

  • 24,00% del reddito superiore a Euro 18.808,00 e fino a Euro 56.224,00;
  • 25,00% del reddito superiore a Euro 56.224,01 e fino al massimale di Euro 93.707,00 (tetto pensionistico); per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2026, ad euro 122.295,00 tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Continuano ad applicarsi le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli esercenti attività commerciali e dagli artigiani con più di sessantacinque anni d’età, già pensionati presso le gestioni INPS. Per usufruire di tali agevolazioni è necessario farne specifica richiesta.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’INPS non invia alcuna comunicazione contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta. Le informazioni dovranno essere prelevate utilizzando il canale telematico, direttamente dal contribuente (utilizzando lo SPID o la CIE) o da un suo delegato, attraverso i “Servizi on line” del sito www.inps.it, accedendo al “Cassetto previdenziale” – “Dati del mod. F24”.

I contribuenti che hanno affidato alla nostra società di servizi (Ascom Service s.r.l.) il servizio di elaborazione contabilità e redditi, e che hanno conferito altresì alla stessa l’incarico di presentare ed effettuare i versamenti delle loro imposte e dei loro contributi tramite l’addebito in conto corrente, si vedranno addebitare la 1° rata dei contributi fissi INPS il 18 maggio 2026 direttamente sul loro conto corrente bancario, in quanto provvederemo direttamente al reperimento dei dati necessari mentre per coloro che, pur avendo affidato il servizio di elaborazione redditi all’Ascom Service s.r.l., hanno scelto di provvedere in proprio ai pagamenti, sarà possibile ritirare il relativo modello F24 precompilato per il pagamento.

Gli altri contribuenti associati potranno comunque rivolgersi ai nostri uffici per richiedere assistenza nel reperire gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti.

Il relativo pagamento dovrà comunque avvenire rispettando le seguenti scadenze:

  • versamento rate sul minimale: 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2026 e 17 febbraio 2027;
  • versamenti sul reddito eccedente il minimale (acconti 2026 e saldo 2025): entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
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