Rottamazione dei ruoli dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Rottamazione dei ruoli dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

La legge di bilancio 2023 ripropone la rottamazione dei carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La rottamazione è fruibile anche dai contribuenti con piani di rateazione in corso e da coloro che abbiano presentato precedenti istanze di adesione ai precedenti provvedimenti di rottamazione delle cartelle e siano decaduti per non avere pagato le rate. Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l’ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.

Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia:
• dello sgravio delle sanzioni amministrative
• dello sgravio degli interessi compresi nei carichi,
• dello sgravio degli interessi di mora
• dello sgravio dei compensi di riscossione, laddove presenti.

PROCEDURA E EFFETTI DELL’ISTANZA DI ROTTAMAZIONE

La domanda di rottamazione andrà presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2023 utilizzando la modulistica disponibile dal 21 gennaio 2023 sul sito web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare. Il debito (cioè le somme dovute a titolo di capitale) potrà essere pagato in un’unica soluzione entro il 31.07.2023 ovvero dilazionato in 18 rate con le seguenti scadenze:
• la prima rata, pari ad un importo del 10% delle somme dovute, scadrà il 31 luglio 2023
• la seconda rata, anche questa pari ad un 10% delle somme dovute, scadrà il 30 novembre 2023
• le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre dei 4 anni successivi.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo ed è in ogni caso esclusa la possibilità di compensazione. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite dall’Agenzia e non sono rimborsabili.

La rottamazione si perfezionerà con il tempestivo pagamento della totalità degli importi dovuti. In presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (anche solo di una singola rata in caso di pagamento rateale) la rottamazione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

ESCLUSIONI

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:
• risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
• IVA riscossa all’importazione;
• somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
• crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previ-ste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81).
I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023.

ROTTAMAZIONE PARZIALE

Il debitore ha la possibilità di decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile sanare anche solamente ruoli INPS.
I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

EFFETTI DELLA DOMANDA

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.
È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.

I clienti del servizio contabilità interessati saranno contattati dalla propria consulente fiscale. 

Per eventuali ulteriori verifiche anche di cartelle non in nostro possesso contattare i nostri uffici.

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