Stralcio dei debiti contributivi

Stralcio dei debiti contributivi

L’INPS ha fornito indicazioni sull’articolo che consente ai soggetti iscritti alle Gestioni dei commercianti e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.

L’art. 23-bis, commi da 1 a 3, del D.L. n. 48/2023 ha previsto la possibilità, per i soggetti sopra richiamati, di accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023, esclusivamente presso l’Istituto, dei contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico”.

Tale facoltà – restando subordinata al rispetto della normativa in materia di prescrizione della contribuzione previdenziale – potrà essere esercitata qualora, alla data dell’annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell’Istituto a ricevere il pagamento dei debiti stralciati.

A tale fine, il riconteggio potrà essere richiesto se alla predetta data i debiti annullati risultavano oggetto di:
– rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
– procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto;
– intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.

Tenuto conto che la disposizione non incide sulla disciplina e sugli effetti delle misure di stralcio – rispetto alle quali è previsto che, in conseguenza dell’avvenuto annullamento, i crediti siano eliminati dalle scritture contabili dell’agente della riscossione – stabilisce che le modalità e le tempistiche di attuazione della norma sono interamente rimesse all’Istituto, che, quindi, è l’unico titolato a ricevere il pagamento “volontario” dei contributi interessati dallo stralcio da parte dei soggetti che ne facciano richiesta, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa.

Domanda

La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 utilizzando la modulistica INPS predisposta.

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