Ultimi chiarimenti INPS per l’esonero contributivo triennale

Ultimi chiarimenti INPS per l’esonero contributivo triennale

L’INPS è intervenuta, con la Circolare n. 178 del 3 novembre 2015, fornendo chiarimenti in merito alla legittimazione a fruire dell’esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Con la Circolare in oggetto si chiarisce che sono destinatari del beneficio, e quindi l’esonero si applica, anche ai datori di lavoro che assumono, ovviamente a tempo indeterminato, lavoratori assicurati all’INPGI.

Il diritto all’esonero contributivo triennale è subordinato al rispetto di alcuni presupposti introdotti dalla Legge di Stabilità 2015. Tra questi requisiti quello principale è che, il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In caso di Lavoro all’estero l’INPS chiarisce che l’esonero non spetta quando il rapporto di lavoro si è svolto secondo una normativa applicabile tale da essere considerato “a tempo indeterminato” secondo la legge italiana.

In merito all’assunzione agevolata con contratto Part time a tempo indeterminato, nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, l’esonero spetta ad entrambi solo nel caso in cui la data di decorrenza di entrambi i rapporti di lavoro sia la medesima. Infatti, in caso di assunzioni differite l’agevolazione non è fruibile con riferimento al secondo rapporto di lavoro part-time.

L’esonero non spetta inoltre nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (intercorso nei 6 mesi precedenti l’assunzione) sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.

Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato (art. 1406 c.c.) e di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., l’esonero già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferito al cessionario per il periodo residuo non goduto (in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario).

Infine l’INPS ricorda che lo sgravio triennale è stato introdotto dal Legislatore proprio al fine di contribuire alla creazione di occupazione più stabile e riaffermare il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro. Proprio per questi motivi e fermi gli altri requisiti di legge, l’esonero spetta nel caso di assunzione a tempo  indeterminato di lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano effettuato prestazioni lavorative in base a rapporti di lavoro a termine di rapporto di collaborazione a progetto e di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Categorie: Lavoro