Il Consiglio dei Ministri dell’11 giugno u.s. ha approvato in via definitiva 2 decreti legislativi, riguardanti la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni” e le “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”. I nuovi decreti entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che è attesa nei prossimi giorni. Nel Consiglio Dei Ministri dell’11 giugno sono inoltre stati approvati in via preliminare 4 schemi di Decreti delegati sottoposti ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro. Di seguito un breve accenno alle novità che entreranno in vigore a breve contenute nei decreti approvati in via definitiva.
Il Primo dei Decreti approvati in via definitiva ridefinisce in modo organico le tipologie dei contratti di lavoro e rivede la normativa in tema di mansioni.
Riordino delle tipologie dei contratti di lavoro.
Il legislatore si è mosso nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione decretando la fine del contratto di collaborazione a progetto e del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica. In particolare la novità della abolizione dei contratti di collaborazione a progetto opererà dall’entrata in vigore del Decreto per i nuovi contratti mentre, quelli già in essere, potranno spiegare i loro effetti sino alla loro naturale scadenza.
In ogni caso il legislatore ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione a carattere personale che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.
Il Decreto, d’altra parte, fa salve quelle collaborazioni regolamentate nell’ambito di accordi collettivi, stipulati dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa.
Vengono invece confermati il Contratto a tempo determinato (a cui non sono apportate modifiche rilevanti), il Contratto di somministrazione (che nella tipologia “staff leasing” ovvero a tempo indeterminato prevede quale limite all’utilizzo solo quello del 20% del totale dipendenti dell’azienda utilizzatrice) ed il contratto a chiamata.
Il Lavoro accessorio (voucher) ottiene un innalzamento del tetto a 7.000 mila Euro per ogni lavoratore ma di contro si introducono elementi di controllo e tracciabilità per limitarne l’uso improprio. Il committente imprenditore o professionista potrà acquistare il voucher solo in via telematica, dall’altro sarà tenuto a comunicare, prima dell’inizio della prestazione, alla D.T.L. competente per territorio i dati del lavoratore (dati anagrafici codice fiscale) ed il luogo di svolgimento della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
L’Apprendistato viene rivisto ampiamente. La modalità dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma si chiamerà, dalla pubblicazione del Decreto, “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» – nonché dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, si pongono le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa. Si intende, inoltre, rivitalizzare le predette due tipologie di apprendistato, che finora non hanno trovato un adeguato apprezzamento dal sistema delle imprese, recependo l’esigenza di accelerare i meccanismi di alternanza scuola – lavoro.
Al contratto di Part-time vengono aggiunte disposizioni che consentono al datore di lavoro di chiedere al lavoratore prestazioni lavorative supplementari (seppur in misura non superiore al 25 per cento delle ore settimanali concordate) anche in assenza di previsioni da parte del contratto collettivo.
Mansioni Con il Decreto il lavoratore potrà essere assegnato a qualunque mansione prevista dal livello di inquadramento, purchè rientranti nella medesima categoria. Questo principio, già previsto nei rapporti di lavoro nell’ambito della Pubblica Amministrazione, allenta i vincoli che il datore di lavoro ha avuto in tema di assegnazione delle mansioni al lavoratore. In sostanza viene superato il limite delle “mansioni equivalenti”.
Si apre invece ad ipotesi di demansionamento in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi. L’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).
Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
Il Secondo Decreto interviene sugli istituti di legge in tema di conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro soprattutto sul T.U. della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001) nell’ottica di sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici
In primo luogo il congedo obbligatorio di maternità conterrà elementi di maggiore flessibilità in quei casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.
Il decreto prevede inoltre un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. La maternità facoltativa, parzialmente retribuita (30%), viene portato dai 3 anni di età a 6 anni con la possibilità di estensione agli otto anni in caso di famiglie meno abbienti. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento. In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.