INPS: chiarimenti sul contributo al fondo di solidarietà residuale

INPS: chiarimenti sul contributo al fondo di solidarietà residuale

Il versamento dei contributi arretrati, da gennaio a settembre 2014, è sempre dovuto anche per i dipendenti e aziende cessati in tale periodo; in particolare, il datore di lavoro è responsabile del versamento del contributo (anche della quota a carico del lavoratore cessato) indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro possa recuperare le quote a carico del lavoratore; le aziende che hanno cessato l’attività entro settembre 2014 devono procedere al versamento del contributo al fondo, inviando il flusso Uniemens relativo all’ultima mensilità.
L’Istituto, relativamente all’ambito di applicazione del contributo, ha modificato le istruzioni e la tabella precedentemente fornite (messaggio n. 6897 del 8 settembre 2014), includendo ed escludendo aziende che svolgono attività in determinati settori; in particolare, ha esteso l’obbligo di versamento alle aziende operanti nella ristorazione collettiva, appaltatrici di servizi di mensa presso soggetti non industriali (e pertanto non tenute al versamento del contributo CIGS); sono invece state incluse le imprese del settore del credito e del credito cooperativo nonché le imprese del settore assicurazioni:
Si ricorda che l’obbligo di versamento insorge al superamento della soglia dimensionale di quindici dipendenti (con riferimento alla media del semestre precedente).
L’istituto infine ha ribadito che le imprese che operano con più posizioni contributive e superano il requisito dimensionale contando i lavoratori denunciati su più matricole, devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione 2C.

 

 

Categorie: Lavoro