LAVORO A CHIAMATA: escluso per camerieri e personale di servizio/cucina di imprese artigiane alimentari
Le attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., non possono rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.
Questa la risposta del Ministero contenuta nell’interpello n. 1 del 30 gennaio 2018:
“I lavoratori delle imprese alimentari artigiane che svolgono le seguenti attività:
– Camerieri;
– Personale di servizio;
– Personale di cucina;
non possono essere assunti con contratto di lavoro intermittente”.
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Lavoro