Esonero contributivo per le lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022: Indicazioni operative

Esonero contributivo per le lavoratrici madri che rientrano a lavoro nel 2022: Indicazioni operative

L’INPS ha recentemente fornito le indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della dipendente per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Si evidenziano gli elementi utili alla corretta gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in questione.

Destinatari dell’esonero

L’esonero è rivolto a tutte le lavoratrici madri dipendenti di datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, e riguarda i rapporti di lavoro instaurati e instaurandi, sia a tempo determinato che indeterminato, compresi i casi di regime part-time, di apprendistato e di lavoro intermittente.

Condizioni per accedere all’esonero

La norma dispone che l’esonero in questione spetta alla lavoratrice madre al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità.

Sul punto, la circolare INPS precisa che laddove la lavoratrice, al termine del periodo di congedo obbligatorio, fruisca dell’astensione facoltativa, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Durata e misura dell’esonero

L’esonero ha una durata complessiva pari a 12 mesi decorrenti dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro.

L’esonero si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Natura dell’esonero

L’esonero in questione insiste solo sulla quota contributiva dovuta dalla lavoratrice e non apporta benefici contributive al datore di lavoro. Da ciò ne deriva che:

  • è cumulabile con i benefici contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
  • non rientra nella nozione di aiuto di Stato;
  • il diritto alla sua fruizione  non è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva

Istruzioni operative

La fruizione dell’esonero dovrà essere richiesta dal datore di lavoro per conto della lavoratrice interessata.

Categorie: Lavoro