Gli interventi sono finalizzati a favorire l’avviamento, da parte di singole persone fisiche, di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo al fine di aumentare le possibilità di impiego nelle “Aree rurali con problemi di sviluppo” (zone D), contribuendo positivamente ai processi di innovazione in area rurale e al mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimenti potenzialmente soggette ad abbandono.
Per essere ammessi al sostegno dovrà inoltre ricorrere alternativamente una delle seguenti condizioni:
– prevedere la creazione di un’impresa extra-agricola, nella forma di ditta individuale, oppure assumere la responsabilità civile e fiscale di una nuova società di persone esercente attività extra-agricola, che rientri nella definizione di “micro impresa”;
– essere già titolare di un’impresa extra-agricola, nella forma di ditta individuale, oppure possedere la responsabilità civile e fiscale di società di persone esercente attività extra-agricola, che rientri nella definizione di “micro impresa”
Per le imprese già esistenti l’aiuto potrà essere richiesto solamente in caso di avvio di ulteriore attività mai esercitata sino al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per l’avvio di nuova attività si farà riferimento alla integrazione del codice Ateco evidenziata nella partita IVA e/o nella iscrizione alla Camera di Commercio (ove obbligatoria).
Avviamento dell’attività imprenditoriale di impresa extra-agricola in zona rurale e fase di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale
3.1 Avvio di nuova impresa
L’inizio del processo di avviamento dell’attività imprenditoriale è identificato nel momento di apertura della partita IVA, che non deve essere antecedente rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, e non dovrà essere successiva di oltre 60 giorni rispetto alla data di comunicazione dell’atto di concessione del premio.
Il processo di avviamento dell’attività imprenditoriale comprende altresì ulteriori fasi, anch’esse successive rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, quali l’iscrizione alla CCIAA (ove necessaria) e l’iscrizione alla posizione previdenziale di riferimento, e si intende concluso con la piena attuazione di un Piano di sviluppo aziendale
(PSA). La fase di attuazione del PSA dovrà essere avviata in data successiva a quella di presentazione della domanda di premio e comunque conclusa entro due anni dalla data di comunicazione dell’atto di concessione del premio.
3.2 Integrazione nuova attività in imprese già esistenti
Per nuova attività rispetto a quella già esercitata si intende attività economica mai praticata prima della domanda di sostegno, codificata da un nuovo codice Ateco, rispetto a quello già svolto. L’elenco dei codici Ateco è disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.istat.it/it/archivio/17888 .
L’avvio di una nuova attività in impresa già operativa, è identificato nel momento della richiesta di integrazione di nuova attività nella partita IVA già esistente, che non deve essere antecedente rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, e non dovrà essere successiva di oltre 60 giorni rispetto alla data di comunicazione dell’atto di
concessione del premio.
Il processo di avviamento della nuova attività imprenditoriale comprende altresì ulteriori fasi, anch’esse successive rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, quali l’integrazione delle attività in CCIAA (ove necessaria) e l’eventuale ridefinizione alla posizione previdenziale di riferimento, e si intende concluso con la piena attuazione di un Piano di sviluppo aziendale (PSA). La fase di attuazione del PSA dovrà essere avviata in data successiva a quella di presentazione della domanda di premio e comunque conclusa entro due anni dalla data di comunicazione dell’atto di concessione del premio.
Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità del Piano di Sviluppo Aziendale
Ai fini del presente bando sono ammissibili tipologie di costi per spese materiali ed immateriali, purché funzionali e riconducibili alle attività sovvenzionabili, di seguito esplicitate:
– costi di predisposizione e realizzazione del progetto (investimenti specifici legati allo sviluppo del progetto, quali forniture, spese per materiale o piccoli investimenti fisici collegabili al progetto);
– costi di informazione e comunicazione (quali pubblicazioni, comunicazioni, acquisti di spazi pubblicitari e pubbliredazionali su riviste e carta stampata, acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo);
– realizzazione siti web, nell’ambito dell’importo massimo di Euro 2.000,00;
– acquisizione di hardware o software nel limite del 20% dell’importo del premio purché funzionali e riconducibili all’attività avviata;
– investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici e/o acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa;
– costruzione/ristrutturazione immobili produttivi, eccetto la manutenzione ordinaria. Con riferimento a tale fattispecie dovrà essere allegato idoneo titolo di proprietà o di possesso dell’immobile, regolarmente registrato secondo le disposizioni fiscali vigenti;
– nuovi canoni di affitto, locazione e/o dei ratei del mutuo computati limitatamente a quelli effettivamente pagati nel periodo di vigenza del PSA stesso, secondo le specifiche di cui al punto 5) del paragrafo 10.6 “Istruttoria finalizzata alla
liquidazione dell’aiuto”;
– rate di eventuali contratti di leasing finanziario pagati nel periodo di vigenza del PSA;
– macchinari, attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale, impianti di lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali che non siano, in entrata ed uscita, produzioni di cui all’allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea;
– investimenti funzionali alla vendita delle produzioni aziendali.
Affinché il progetto sia ammissibile, il PSA dovrà dimostrare che il premio sia integralmente utilizzato per lo sviluppo dell’azienda. Tale verifica verrà effettuata in sede di istruttoria di ammissibilità sulla base delle previsioni del beneficiario.
In sede di accertamento della effettiva e corretta implementazione del PSA le spese complessivamente sostenute per l’attuazione dello stesso dovranno risultare di importo pari o superiore a quello del premio percepito sulla base dei documenti di spesa che dovranno essere allegati alla domanda di pagamento finale. Tutti gli importi computati a tale scopo si intendono al netto di IVA.
Spese non ammissibili, limitazioni specifiche e obblighi dei beneficiari
Non risultano ammissibili investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
– risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria). Non rientrano nella presente categoria le spese già sostenute propedeutiche alla predisposizione del PSA, quali onorari di professionisti e consulenti;
– è stato consegnato (con riferimento al DDT o fattura accompagnatoria) nel caso di acquisto di un bene (macchinario, attrezzatura, impianto la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio);
– risulta data comunicazione di inizio lavori al Comune con riferimento a qualunque tipologia di titolo abilitativo richiesto per l’intervento, nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi.
Non risulteranno inoltre ammissibili le seguenti voci di spesa:
– spese per acquisto di materiale di cancelleria e di consumo;
– spese per macchinari, attrezzature ed impianti usati;
– spese di noleggio attrezzature;
– prestazioni volontarie aziendali di manodopera;
– oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell’investimento;
– IVA ed altre imposte e tasse;
– oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
– spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dall’Allegato 3 al presente bando, o spese collegate a fatture non indicanti CUP o indicazione equipollente, operazione di riferimento e dati relativi al bando e domanda di sostegno.
L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di premio con un valore corrispondente ad Euro 20.000,00.