Attività di trasporto di rifiuti speciali assimilati prodotti in proprio
Si ritiene utile informare che, con Nota n. 437/ALBO/PRES del 29 maggio 2015, il Comitato Nazionale dell’Albo ha fornito chiarimenti sull’ obbligo di iscrizione all’Albo, ai sensi del comma 8 dell’art. 212 del d. lgs.152/06, da parte di quelle imprese che trasportino ai centri di raccolta rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività.
Nella Nota viene precisato che il comma 8 dell’art. 212 non compie alcuna distinzione tra rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati e conseguentemente non sono previste deroghe all’ obbligo di iscrizione per il trasporto di rifiuti speciali assimilati da parte del produttore iniziale.
Pertanto l’impresa che intende trasportare tale tipologia di rifiuti dovrà essere iscritta all’Albo nella categoria 2-bis di cui al Decreto Ministero Ambiente 3 giugno 2014 n.120 (Regolamento riorganizzazione Albo gestori ambientali).
Per completezza d’informazione, si allega il testo integrale della nota.