Rimborsi agli sfollati e risarcimento danni: i primi contributi

Rimborsi agli sfollati e risarcimento danni: i primi contributi

E’ in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza che autorizza il Commissario delegato, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, a riconoscere ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile, un contributo fino a un massimo di 5.000,00 euro per:

  1. a) il ripristino, anche parziale, dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa;
  2. b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell’abitazione di cui alla lettera a);
  3. c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l’accesso e fruizione dell’abitazione di cui alla lettera a) o delle sue pertinenze;
  4. d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;
  5. e) la sostituzione, o il ripristino, o l’acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all’interno della abitazione allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana 

Detto contributo può essere riconosciuto, altresì, per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale.

Il contributo è erogato in due tranche: un acconto di 3.000 euro ed il successivo saldo di 2.000 euro.

All’importo massimo concedibile è aggiunto un ulteriore contributo forfetario di 750,00 euro a titolo di concorso alle spese relative alla perizia  la cui presentazione non è necessaria ai fini del riconoscimento del contributo di cui all’ art 1, comma 1 del provvedimento in oggetto.

Per richiedere la concessione della misura di immediato sostegno devono essere utilizzati i moduli allegati all’ordinanza e relativi:

a) alla domanda di acconto (allegato 1 – modulo a1);

b) alla delega in caso di comproprietà (allegato 2 – modulo a2);

c) alla delega all’esecuzione degli interventi e alla percezione del contributo da parte del proprietario nei confronti del locatario residente (allegato 3 – modulo a3);

d) alla delega a favore di uno dei condomini per l’esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile, in caso di assenza dell’amministratore (allegato 4 – modulo a4);
e) alla titolarità dell’amministratore per l’esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile (allegato 5 – modulo a5);

f) alla procura speciale, in caso di necessità (allegato 6 – modulo a6);

g) alla domanda di saldo e per la trasmissione dei giustificativi di spesa (allegato 7 – modulo b1).

Il Commissario delegato acquisisce dai Comuni interessati l’esito delle istruttorie delle domande di acconto il 30 giugno 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a quindici giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato al 30 agosto 2023. Il Commissario delegato acquisisce da Comuni interessati l’esito delle istruttorie delle domande di saldo il 15 luglio 2023 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a quindici giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, che è fissato al 31 ottobre 2023.

 

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