BONUS COLONNINE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

BONUS COLONNINE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese professionisti.

Il contributo in conto capitale è concesso ed erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE (DM 25 agosto 2021) ed è gestito da Invitalia.

Le agevolazioni sono rivolte a:

Imprese

di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

  • hanno sede sul territorio italiano;
  • risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
  • non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
  • sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sulla presente misura, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
  • non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo previsto dalla presente misura, alcun altro contributo pubblico;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

 

Professionisti

in possesso dei seguenti requisiti:

    • presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate,  non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo previsto dalla presente misura. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000 euro;
    • non hanno ricevuto né successivamente hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
    • sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
    • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
    • non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo previsto dal presente decreto, alcun altro contributo pubblico.
    • Il contributo può essere richiesto per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli.

      Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:

      A – L’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica:

      • in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
        • wallbox con un solo punto di ricarica
        • colonnine con due punti di ricarica
      • e/o in corrente continua:
        • fino a 50 kW 
        • oltre 50 kW
        • oltre 100 kW

            Con le seguenti caratteristiche:

      • nuove di fabbrica
      • con potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase
      • in regola con i requisiti minimi previsti dalla Delibera dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020, art. 4
      • collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità, , cioè di proprietà dei soggetti beneficiari o da essi regolarmente detenute
      • realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva

      Sono comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

      B – La connessione alla rete elettrica così come da preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica;

      C – Le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica.

      Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo, le spese per:

      • imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
      • consulenze di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle previste alla lettera c);
      • terreni e immobili;
      • acquisto di servizi diversi da quelli previsti dalle precedenti lettere b) e c), anche se funzionali all’istallazione;
      • autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.

 

Il contributo in conto capitale:

  • può essere concesso dal MASE per un importo pari al 40% delle spese ammissibili
  • è concesso, nel limite della dotazione disponibile, nell’ambito del massimale de minimis previsto per il settore di riferimento (Regolamento UE N. 1407/2013; Regolamento UE N. 1408/2013; Regolamento UE N. 717/2014)
  • non è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese
  • ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

Per le spese destinate all’acquisto e alla messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese quelle per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:

  • infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
    • wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 € per singolo dispositivo;
    • colonnine con due punti di ricarica: 8.000 € per singola colonnina.

  • infrastrutture di ricarica in corrente continua:
    • fino a 50 kW: 1000 €/kW
    • oltre 50 kW: 50.000 € per singola colonnina;
    • oltre 100 kW: 75.000 € per singola colonnina.

 

Domande dal 10 novembre 2023 e fino al 30 novembre 2023,

Categorie: Bandi e contributi