Il Decreto Fisco Lavoro n° 146/2021 rinnova fino al 31 dicembre 2021 il congedo parentale per i lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, oppure nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
ASTENSIONE DAL LAVORO CON CONGEDO PER LAVORATORE GENITORE DI FIGLIO CONVIVENTE MINORE DI ANNI 14
Il lavoratore genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla:
- durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall’età del figlio.
Per i predetti periodi di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.
Tale congedo può utilizzato alternativamente tra i due genitori (non negli stessi giorni) sia in forma giornaliera che oraria.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti per gli stessi motivi dall’inizio dell’anno scolastico e fino alla data del decreto, potranno essere convertiti in congedi COVID.
ASTENSIONE DAL LAVORO PER LAVORATORE GENITORE CON FIGLI DI ETA’ COMPRESA FRA 14 E 16 ANNI
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni sopra descritte, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
TUTELA DELLA QUARANTENA
Come noto l’INPS con Messaggio 2854 del 6 agosto 2021, aveva chiarito che per l’anno 2021 non spettava l’indennità economica di malattia ai lavoratori sottoposti a provvedimenti sanitari di quarantena.
Si ricorda che per eventi di quarantena si intendono gli episodi di:
- quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico.
Con il Decreto Fisco Lavoro, viene rifinanziato il Fondo per l’indennità di malattia destinato ai lavoratori in quarantena a causa del Covid.
Fino al 31 dicembre 2021, e per periodo pregresso del 2021, il periodo che i lavoratori trascorrono in quarantena, a causa del Covid, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Si attendono le indicazioni operative dall’ INPS.
RIMBORSO PERIODI DI QUARANTENA COVID PER AZIENDE CHE PAGANO DIRETTAMENTE LA MALATTIA
I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dell’Inps, per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso è erogato dall’Inps, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione della domanda. Si attendono le relative istruzioni operative.
Decreto Legge 21 ottobre 2021, n° 146