CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE E DEROGA ALL’OBBLIGO CAUSALE

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TERMINE E DEROGA ALL’OBBLIGO CAUSALE

L’articolo 8, comma 1, DL n. 104/2020 è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione della fase emergenziale, possono essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.
Lo slittamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale, non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata.

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