CREDITI ENERGETICI RESIDUI: comunicazione entro il 16 marzo

CREDITI ENERGETICI RESIDUI: comunicazione entro il 16 marzo

I Decreti “Aiuti ter” e “Aiuti quater” prevedono che entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo non ancora compensato con Mod. F24, un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito maturato nel 2022:
· crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 6, DL n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022;
· crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
· crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1 e 2, DL n. 176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
· crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante ex art. 2, DL n. 144/2022 effettuato nel quarto trimestre 2022.

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