Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata

Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata

La Finanziaria 2019 prevede all’art. 1, commi da 73 a 77 il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della
plastica ovvero di imballaggi biodegradabili / compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta / alluminio. La nuova misura è finalizzata ad “incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi
di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico” nonché a “ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti
da materiali da imballaggio”.
È demandata ad un Decreto interministeriale l’attuazione della predetta disposizione, con l’individuazione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee a certificare la natura ecosostenibile dei prodotti / imballaggi secondo la normativa
UE e nazionali.
Soggetti beneficiari
Come sopra accennato, il credito d’imposta in esame è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 ovvero derivati dalla raccolta differenziata di carta / alluminio.
Credito d’imposta spettante
Il credito d’imposta è pari al 36% delle spese sostenute per i predetti acquisti. Tale beneficio presenta le seguenti
caratteristiche:
– è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
– va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di riconoscimento;
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile:
– esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
– a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Così in relazione agli acquisti effettuati nel 2019 il credito d’imposta sarà utilizzabile dall’1.1.2020.

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