Pubblicazione aiuti e contributi pubblici: dal 1° gennaio 2024 scattano le sanzioni

Pubblicazione aiuti e contributi pubblici: dal 1° gennaio 2024 scattano le sanzioni

La norma europea sulla concorrenza impone a tutte le imprese di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli aiuti, sovvenzioni, crediti d’imposta, ecc., ricevuti nell’anno precedente.

ATTENZIONE: A partire dal 1 gennaio 2024 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata pertanto è importante verificare che siano pubblicati i contributi ricevuti nel 2022 entro il 31/12/2023.

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Quali aiuti vanno pubblicati

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, decade l’obbligo di pubblicazione.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione. Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2022 (scadenza pubblicazione 31/12/2023!):

  • aiuti e contributi concessi in anni precedenti, incassati nel 2022
  • aiuti e contributi concessi / incassati nel 2022

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2022) ma non erogato nello stesso anno, non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2023, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es. Credito imposta beni strumentali).

Dove pubblicarli

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

Regime Sanzionatorio

A partire dal 1° gennaio 2024 la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

La disposizione demanda, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.

La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.

Al fine di non incorrere in sanzioni, si invita pertanto a verificare che l’impresa abbia correttamente adempiuto a tale pubblicazione nel caso in cui abbia ricevuto aiuti, sussidi e contributi negli anni precedenti e sia assoggettato a tale obbligo.

Pubblicazione Semplificata

Per semplicità riportiamo di seguito uno schema esemplificativo da utilizzare per dare evidenza delle informazioni soggette a pubblicità, ricordando che l’obbligo di pubblicazione scaturisce dal superamento della soglia di € 10.000 complessivamente percepiti nell’anno di riferimento:

1) In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che l’impresa ha ricevuto, nel corso dell’esercizio 2021, sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, dettagliati nella seguente tabella:

2) L’Impresa ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2021 aiuti di stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.


COME VERIFICARE GLI AIUTI DI STATO RICEVUTI?

Per verificare la soglia dei 10.000 è opportuno collegarsi all’area trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx e inserire come chiave di ricerca il codice fiscale dell’impresa. Agli eventuali contributi presenti (di cui al punto 2 sopra indicato) sarà necessario sommare quanto ricevuto nell’anno e non soggetto a tale pubblicazione (es. ristori, crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, di cui al punto 1)


Per i clienti del nostro Servizio Contabilità stiamo già provvedendo a compilare il riepilogo pertanto chiediamo a chi ha richiesto contributi, ristori o finanziamenti agevolati in autonomia di segnalarcelo tempestivamente.

Per ogni dubbio contattare i nostri uffici al numero 0542 619.611.

Confcommercio Ascom Imola mette a disposizione dei propri associati che ne faranno richiesta uno spazio dedicato sul proprio sito internet. Se non hai un sito e sei interessato al servizio ti chiediamo di compilare QUESTO MODULO.

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