FINANZIARIA 2024: Rottamazione del magazzino

FINANZIARIA 2024: Rottamazione del magazzino

È confermata l’introduzione della c.d. “rottamazione del magazzino” a favore degli esercenti attività d’impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

Possono essere oggetto di “adeguamento” le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati (ex art. 92, TUIR) relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all’1.1.2023).

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

  1. eliminazione delle esistenze iniziali. La sopravvalutazione del magazzino è correlata, solitamente, a comportamenti volti a far emergere un utile fittizio ovvero ad occultare vendite non contabilizzate. In tal caso si procede all’eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi. La regolarizzazione prevede il versamento:
    • dell’IVA determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto;
    • dell’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato;
  2. iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse. L’adeguamento delle esistenze iniziali comporta l’aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022. In tal caso ai fini della regolarizzazione è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto. Non è dovuto alcun importo ai fini IVA.

      Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta sostitutiva va versato in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini.

      1 rataEntro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023
      2 rataEntro il termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024

      Va evidenziato che l’imposta sostitutiva dovuta è indeducibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

      L’adeguamento del magazzino, come espressamente stabilito dal comma 6 dell’art. 20 in esame, “non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere”. I “nuovi” valori:

      • sono riconosciuti, a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali;
      • non possono essere tenuti in considerazione dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento relativo a periodi d’imposta precedenti il 2023.

      L’adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2024 (1.1.2024).

      Categorie: Imprese