La normativa antincendio nei pubblici esercizi

La normativa antincendio nei pubblici esercizi

Facciamo seguito alle segnalazioni pervenuteci dall’Asl di Imola e dai Vigili del Fuoco per riassumere di seguito alcune norme utili in tema di prevenzione incendi nel settore della ristorazione.

Il settore ristorazione, generalmente, non rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 01/08/2011, n. 151) ed i ristoranti vengono classificati come rischio incendio basso o medio. Tuttavia la sempre maggiore diversificazione delle tipologie di combustibile utilizzato, delle dimensione dei locali, dell’aggiornamento delle attrezzature e delle preparazioni alimentari, rende oggi necessaria una valutazione più approfondita delle cucine anche alla luce dei controlli in tema di HACCP effettuati dagli organi competenti.

Seguendo le indicazioni dell’Asl, una valutazione più efficace deve incominciare dalla misurazione della potenza termica complessiva della cucina.

La potenza termica complessiva è riconducibile alla somma della potenza di più apparecchi termici alimentati a gas naturale o a GPL, se installati nel medesimo locale o in locali direttamente comunicanti, o in assenza di separazioni con classe di resistenza al fuoco almeno REI 30, come ad esempio le porte taglia fuoco;

In base alla suddetta potenza termica complessiva le cucine dei ristoranti si possono suddividere nella seguente classificazione:

  • Cucine con portata termica complessiva non superiore a 35 kW (30.000kcal/h); per esse di applica la norma UNI CIG 7129/2015 e non sono necessarie ulteriori valutazioni.
  • Cucine con portata termica complessiva maggiore di 35 kW, pertanto soggette all’applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi degli impianti termici; per esse di applica il D.M. 12/04/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
  • Cucine con portata termica superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), a cui si applica il D.P.R. 01/08/2011, n. 151, che richiede la presenza del certificato di prevenzione incendi e il D.M. 12/04/1996.

Inoltre:

  • Indipendentemente dalle norme che regolano la prevenzione incendi e dalla potenza termica, qualsiasi cucina rientra nel campo di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (titolo XI del D.Lgs. n. 81/08).
  • Il numero di coperti e/o la superficie massima non rappresentano un vincolo per la richiesta della specifica autorizzazione ai Vigili del Fuoco.

 

Infine la sicurezza del personale impiegato e dei cliente deve essere sempre garantita predisponendo:

  • Vie di circolazione ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza;
  • La verifica periodica dell’efficienza degli impianti, dei sistemi di evacuazione e degli eventuali rilevatori antincendio di fumo e calore;
  • La segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza, i maniglioni antipanico se l’affluenza è superiore a 100 persone.

 

L’applicazione delle norme sull’accessibilità (eliminazione delle barriere architettoniche) realizza un ambiente sicuro anche per le persone che hanno difficoltà motorie.

 

Se il locale è usato per manifestazioni che possono essere classificate come di “pubblico spettacolo o intrattenimento” occorre applicare per l’esodo le relative norme e chiedere una specifica autorizzazione al Comune.

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