Nell’ambito del c.d. “Decreto Agosto”, recentemente convertito in Legge, è stata ri-proposta una “nuova” rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuare nel bilancio 2020.
Trattasi di un’opportunità particolarmente appetibile posto che:
– è possibile rivalutare anche un singolo bene, non dovendo più fare riferimento alle “categorie omogenee”;
– il costo dell’operazione risulta ridotto. Infatti, per il riconoscimento fiscale della rivalutazione l’imposta sostitutiva dovuta è pari al 3% (nella “versione” della rivalutazione contenuta nella Finanziaria 2020 l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 12%-10%);
– il nuovo valore rivalutato rileva già dal 2021 per il calcolo di maggiori ammortamenti (ai fini della plus / minusvalenza in caso di cessione l’effetto è differito al 2024);
– è consentito rivalutare “gratuitamente” ai soli fini civilistici. Tale possibilità consente di migliorare la situazione patrimoniale dell’impresa, tenuto conto anche delle conseguenze dovute all’attuale situazione di crisi collegata all’emergenza COVID-19.
La rivalutazione può essere effettuata dai soggetti IRES , che non redigono il bilancio applicando i Principi contabili internazionali (IAS / IFRS), ossia:
– società di capitali, comprese cooperative e mutue assicuratrici;
– enti commerciali.
La rivalutazione può altresì interessare:
– “imprese individuali, …società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparatee … enti pubblici e privati ossia enti non commerciali (limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale esercitata);
– soggetti non residenti (società ed enti / persone fisiche) con stabile organizzazione in Italia.
Di fatto, quindi, la rivalutazione è consentita anche ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità (ordinaria / semplificata).
Per le imprese in contabilità semplificata va evidenziato che:
– la rivalutazione richiede la redazione di un apposito prospetto dal quale risultino il costo dei beni e la rivalutazione effettuata;
– possono essere rivalutati esclusivamente i beni acquisiti entro il 31.12.2019 che risultano dal registro dei beni ammortizzabili (se istituito) ovvero dal registro IVA degli acquisti.