E’ prevista la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l’Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall’art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:
• dalla Guardia di Finanza per l’assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);
• dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di ana-lisi del rischio di evasione fiscale.
In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.