PUBBLICITA’ DEI PREZZI: l’esposizione del cartello di vendita e i suoi obblighi

PUBBLICITA’ DEI PREZZI: l’esposizione del cartello di vendita e i suoi obblighi

Le merci esposte per la vendita al minuto nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell’esercizio, su aree pubbliche, sui banchi di vendita, devono recare, in modo chiaro e ben visibile, l’indicazione del prezzo di vendita, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo, normalmente venduto in unità, è sufficiente l’apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l’indicazione del prezzo.

Non è prevista l’esposizione del cartello con prezzo di vendita per quei prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Gli esercizi che vendono oggetti preziosi, per ragioni di sicurezza, hanno facoltà di esporre il cartello dei prezzi di vendita visibile all’interno.

I pubblici esercizi hanno l’obbligo di esporre un listino prezzi visibile anche all’esterno.

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