LE NOVITÀ DEL “COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DL n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016

LE NOVITÀ DEL “COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DL n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016

In particolare, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, il Decreto prevede:

  • a soppressione di Equitalia a decorrere dall’1.7.2017;
  • l’introduzione dello spesometro a cadenza trimestrale;
  • l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni IVA;
  • la proroga all’1.4.2017 dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici;
  • nuove regole per lo scomputo delle ritenute alla fonte subite;
  • la definizione agevolata dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016;
  • L’introduzione dal 2017 dei nuovi indici di affidabilità in sostituzione degli attuali studi di settore;

 

SOPPRESSIONE EQUITALIA – Artt. 1 e 2

 

È confermato a decorrere dall’1.7.2017:

  • la soppressione di Equitalia;
  • l’affidamento dell’attività di riscossione alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

INVIO SPESOMETRO “TRIMESTRALE” – Art. 4, comma 1

 

È confermata la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017 l’invi trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione. L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). In sede di

conversione è stato previsto che:

  • l’invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9;
  • l’invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.7.2017.

 

L’invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:

  • dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile / aliquota applicata / imposta;
  • tipologia dell’operazione.

 

SANZIONI

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ora in caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA – Art. 4, comma 2

 

È confermata l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017, l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestali).

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito. Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari). In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa. Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento.

L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati

relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

 

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

 

A decorrere dal 2017 sono soppressi:

  • la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
  • i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

Inoltre già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è altresì soppressa la comunicazione “black list” (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione “black list” 2016).

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

 

Con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che:

  • la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017;
  • la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va presentata entro il 30.4.

 

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI – Art. 4, comma 6

 

È confermato il differimento all’1.4.2017 dell’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio

telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

L’Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti, rispetto all’1.4.2017, “in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”. È confermata altresì la validità fino al 31.12.2017 dell’opzione per l’invio telematico dei corrispettivi esercitata dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31.12.2016.

 

INCENTIVI TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE / CORRISPETTIVI – Art. 4, comma 6

 

In sede di conversione sono stati modificati gli incentivi a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture / corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015. In particolare, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati come stabilito dal DM 4.8.2016, il termine per l’accertamento ex artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni (anziché di 1 anno).

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI – Art. 6

 

È confermata, la definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi. In sede di conversione la definizione è stata riconosciuta ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (in precedenza fino al 2015).

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, o in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi nella misura del

4,5% annuo, riguarda le somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per
  • procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

 

Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata:

  • può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato. È quindi ammessa la definizione parziale;
  • interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

 

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i

versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

 

Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

 

Entro il 28.2.2017, l’Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito.

 

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE Euratom e l’IVA riscossa all’importazione;
  • recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

In sede di conversione l’esclusione è stata estesa anche alle altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.

 

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata

mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:

  • entro il termine fissato, in sede di conversione, al 31.3.2017 (in precedenza, 23.1.2017);
  • utilizzando l’apposito nuovo modello DA1 Dichiarazione di adesione alla definizione
  • agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

 

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute

relativamente ai carichi in esame. Come disposto in sede di conversione, entro il 31.3.2017 il contribuente può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

In sede di conversione:

  • è stato fissato al 31.5.2017 (in precedenza 21.4.2017) il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.
  • Sono state riviste le modalità di pagamento delle predette somme. In particolare è previsto che:

-il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018;

– il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in

rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018. Il numero massimo di rate passa quindi da 4 a 5. La scadenza delle singole rate è così individuata:

Anno Scadenza rate
2017 Luglio, settembre, novembre
2018 Aprile, settembre

 

 

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR

  1. 602/73 prevista per l’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

In sede di conversione è stato tuttavia previsto che detta preclusione alla rateizzazione non opera,

limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere” al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) qualora, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito.

 

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

 

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

 

 “NUOVI” STUDI DI SETTORE – Art. 7-bis

 

In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. Contestualmente, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’art. 62- bis, DL n. 331/93 e ai parametri di cui all’art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95. Ciò va collegato con la “nuova” finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance) illustrata dall’Agenzia delle Entrate nel mese di settembre.

 

PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI – Art. 7-quater PRESUNZIONE ACCREDITI / PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE – comma 1

 

Con la modifica dell’art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri

e, comunque, a € 5.000 mensili.

Va inoltre evidenziato che è stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori

autonomi. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228).

 

 

NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA – commi 14 e 15

 

È differito al 31.3 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d’imposta.

Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

 

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE IRPEF/IRES/IRAP – commi da 19 a 20

 

Con la modifica dell’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che:

  • il versamento del saldo IRPEF / IRAP da parte di persone fisiche / società di persone / società semplici, va effettuato entro il 30.6 (in precedenza, 16.6) dell’anno di presentazione della dichiarazione;
  • il versamento del saldo IRES / IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo IRES/IRAP entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%.

Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall’1.1.2017.

 

IVA

Per effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, il saldo IVA va versato entro il 16.3 di ciascun anno ovvero il 30.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese / frazione di mese successivo alla predetta data.

 

OMESSA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE CEDOLARE SECCA – comma 24

 

Con la modifica dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011, contenente la disciplina della cedolare

secca, è previsto che in caso di:

  • omessa registrazione del contratto di locazione è applicabile l’art. 69, DPR n. 131/86 che prevede la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con riduzione della stessa dal 60% al 120%, con un minimo di € 200, qualora la registrazione sia effettuata entro 30 giorni;
  • mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, non si determina la revoca dell’opzione qualora il contribuente “abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi”.

In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dall’evento, è applicabile la sanzione pari a € 100, ridotta a € 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

 

VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI – comma 31

 

Con l’eliminazione della lett. c), comma 2 dell’art. 11, DL n. 66/2014, per i soggetti privati e soppresso l’obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.

Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale (≤ € 1.000 o > € 1.000). La novità può essere applicata con riferimento al versamento del saldo IMU / TASI 2016 in scadenza il prossimo 16.12.2016.

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