Legge di bilancio 2024: estensione della disciplina relativa ai controlli sulle false partite IVA
L’art. 1, c. 99, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) con l’introduzione del comma 15-bis.3 all’art. 35 del DPR 633/72, prevede che gli effetti derivanti dal provvedimento di cessazione della partita IVA emanato dall’Agenzia delle Entrate ex co. 15-bis.2, art. 35, del Dpr 633/72 si producono anche qualora detto provvedimento sia notificato dall’Ufficio ai soggetti passivi che avevano fatto richiesta di chiusura della partita IVA nei 12 mesi precedenti.
Si ricorda che il co. 15-bis.2, art. 35, del Dpr 633/72 (introdotto dalla legge di bilancio 2023) ha previsto specifiche disposizioni di contrasto all’apertura delle “partite IVA abusive” (assenza di effettivo esercizio dell’attività e mancata effettuazione degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio):
- prevedendone la chiusura d’ufficio con contestuale applicazione della sanzione di €. 3.000;
- l’obbligo di rilascio di una polizza fideiussoria/fideiussione (non inferiore a €. 50.000) per la durata di 3 anni dalla data del rilascio della eventuale richiesta di riapertura della P.Iva.
Ora tale disciplina viene estesa al caso di:
- notifica del Provvedimento che accerta i presupposti per la cessazione d’ufficio della P. IVA
- anche nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno cessato l’attività.
La finalità della “nuova” norma introdotta dalla Legge di bilancio 2023 è quella di tutelare l’Erario da possibili condotte frodatorie ed è contenuta nel comma 15-bis.2 dell’art. 35 del DPR 633/72, introdotto, come detto, in sede di legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 148 e ss. della L. 197/2022).
I controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate:
- i quali, dunque, potranno interessare anche le partite IVA per le quali si è presentata domanda di chiusura nei 12 mesi antecedenti;
- sono basati su particolari analisi del rischio, a esito delle quali i soggetti passivi IVA possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili laddove obbligatorie.