Prevenzione incendi – sale di alberghi appositamente allestite e destinate a riunioni varie

Prevenzione incendi – sale di alberghi appositamente allestite e destinate a riunioni varie

Il Ministero dell’Interno, in risposta ad un quesito della direzione regionale VV.F Lombardia, ha chiarito che non è necessario presentare una specifica SCIA per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili di cui al punto 8.4 del DM 9 aprile 1994, qualora gli stessi siano stati già valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all’intera attività alberghiera.

Relativamente all’eventuale necessità d’intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il Ministero ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.

Si ricorda che il DM 9 aprile 1994, al punto 8.4, elenca le prescrizioni che devono essere rispettate negli spazi per riunioni, trattenimento e simili inseriti nell’ambito di una struttura ricettiva.

Dal punto di vista amministrativo, l’articolo 80 del testo unico delle leggi di polizia e l’articolo 141 del relativo regolamento prevedono inoltre la verifica dei locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento da parte della Commissione di vigilanza. Per i locali e gli impianti di capienza pari o inferiore a 200 persone, la verifica della Commissione di vigilanza (detta comunemente dichiarazione di agibilità o collaudo) è sostituita da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.

allegato prevenzione incendi

Categorie: Turismo