Con la Circolare n. 28/E del 17 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore per il periodo d’imposta 2014, dopo che, con i Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014, ne sono stati revisionati 68, e approvati 3 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica.
In particolare, i 68 studi interessati dalla revisione riguardano:
– 18 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;
– 16 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;
– 6 studi relativi ad attività professionali;
– 28 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.
La revisione di tali studi è stata effettuata sulla base del programma approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2014.
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2015, è stato, inoltre, approvato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, l’aggiornamento:
- della “Territorialità dei Factory Outlet Center”, che modifica lo studio di settore WM05U;
- delle “Aggregazioni comunali”, che modifica lo studio di settore WG44U;
- della “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi”, che modifica lo studio di settore WG72A;
- della tabella relativa ai “Valori di soglia inferiore per circondario della tipologia di attività ed ambito specialistico di intervento”, che modifica lo studio di settore WK04U;
- delle analisi territoriali a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell’anno 2014.
Si evidenzia, inoltre, che le Note tecniche e metodologiche, allegate ai citati decreti ministeriali di dicembre 2014, illustrano i criteri sulla base dei quali è stato costruito ogni singolo studio di settore, le modalità di applicazione dello stesso nonché il funzionamento degli indicatori di normalità economica.
Ricordiamo che, con riferimento a tutti i 204 studi di settore è stata valutata l’incidenza della particolare congiuntura economica dell’anno 2014 e, in occasione della riunione straordinaria del 9 aprile 2015, la Commissione degli esperti è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla validità degli interventi individuati, per adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore sulla base degli effetti della congiuntura economica.
A seguito di tale parere, è stata, quindi, approvata con il decreto ministeriale del 15 maggio 2014, la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2014, che si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi e che ha riguardato sia i 68 nuovi studi evoluti per tale annualità che gli altri 136 studi già in vigore.
Vediamo, in dettaglio, i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.
1. Principali novità.
1.1. Aggiornamento delle analisi della territorialità
Le modifiche relative all’analisi della territorialità, applicabili dal periodo d’imposta 2014, sono state individuate con i decreti del 29 dicembre 2014 e del 30 marzo 2015.
In particolare, le nuove territorialità approvate con il decreto ministeriale 29 dicembre 2014 (Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale irpef e Territorialità del livello delle retribuzioni) sono applicabili agli studi di settore approvati con i decreti ministeriali di pari data, laddove previsto dalle specifiche Note tecniche e metodologiche degli studi stessi.
L’indicatore “Livello dei canoni di affitto dei locali commerciali” è stato elaborato al fine di tener conto dell’influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico.
In particolare, l’indicatore è stato determinato a livello comunale, partendo dalle informazioni contenute nel quadro F e nel quadro B del modello degli studi di settore, relativo alle attività di impresa, con riferimento al periodo d’imposta 2012
L’indicatore “Livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF” è stato definito al fine di tener conto dell’influenza, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi.
Tale indicatore individua un valore differenziato per ogni comune, per ogni provincia, per ogni regione e per ogni macro area territoriale, fornendo, quindi, un parametro di riferimento per cogliere le particolarità e le specificità del territorio in termini di livello di benessere e grado di sviluppo economico.
L’indicatore “Livello delle retribuzioni”, è stato definito al fine di tener conto dell’influenza, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi.
Ai fini del calcolo dell’indicatore, determinato a livello provinciale, sono stati presi in considerazione, per le sole attività di impresa, i dati dichiarati nei modelli relativi a 169 Studi di Settore, con riferimento al periodo d’imposta 2012.
Con il decreto ministeriale del 30 marzo 2015 sono state anche aggiornate, a partire dal periodo d’imposta 2014, le analisi territoriali relative agli studi di settore:
– WM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, ove sono state individuate le “aree gravitazionali”, ovvero le aree di mercato influenzate dalla presenza di ciascun Factory Outlet Center;
- WG44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ove sono state aggiornate le aggregazioni territoriali risultate significative nella funzione di ricavo;
- WG72A – Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente, ove, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2014, sono state effettuate nuove analisi territoriali a livello comunale utilizzate nell’ambito dello studio.
- Indicatori previsti dal D.M. 24 marzo 2014.
Nella Circolare in esame viene precisato che con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014, sono stati approvati, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, alcuni indicatori di coerenza economica, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore.
Si tratta delle seguenti fattispecie di anomalie nei dati dichiarati:
- incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;
- valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
- mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;
- mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.
Tali indicatori non hanno subito modifiche e pertanto conservano la loro efficacia anche per gli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2014.
- Applicazione dei modelli misti.
Come noto, negli scorsi anni, nella definizione della “funzione di ricavo” è stata utilizzata per alcuni studi di settore (ad esempio lo studio VM35U – erboristerie), la metodologia relativa ai Modelli Lineari Misti (LMM), al fine di consentire, per alcune attività, una definizione del risultato economico più attento agli aspetti territoriali e alle caratteristiche strutturali-organizzative.
Più in particolare, il Modello Lineare Misto è un modello statistico-matematico che permette di interpolare i dati e di descrivere l’andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti.
Rispetto al corrispondente modello di regressione lineare multipla, il modello LMM permette l’analisi di osservazioni raggruppate o correlate, utilizzando l’informazione completa legata sia alla suddivisione in gruppi omogenei che a quella di tipo territoriale.
L’unico studio approvato per il periodo d’imposta 2014 per il quale, tenuto conto della significatività delle elaborazioni effettuate, si è fatto ricorso ai Modelli Lineari Misti (LMM) è lo studio WM35U applicabile ai soggetti che esercitano l’attività di Erboristerie (Cod. ATECO – 47.75.20).
- Revisione congiunturale.
Il decreto ministeriale del 15 maggio 2015 ha previsto che i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2014 tengano conto di quattro tipologie di correttivi:
– modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”;
– correttivi congiunturali di settore;
– correttivi congiunturali territoriali;
– correttivi congiunturali individuali.
Gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d’imposta 2014, ricavi/compensi ai fini della congruità, inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che è dato dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica, come modificata a seguito dell’applicazione dello specifico correttivo.
Occorre inoltre evidenziare che, rispetto a quelli approvati per il periodo di imposta 2013, il decreto ministeriale del 15 maggio 2015 non ha previsto la presenza di “correttivi specifici”.
4.1. Analisi dell’efficienza produttiva.
La principale novità riguardante le analisi predisposte per la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2014 è costituita da un apposito studio sull’analisi dell’efficienza produttiva per 193 studi di settore, con l’esclusione dei 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi.
L’efficienza produttiva del contribuente è stata calcolata come rapporto tra il valore della produzione dello stesso contribuente e il valore della produzione a lui attribuibile sulla base dell’efficienza massima stimata, utilizzando la frontiera di produzione descritta.
L’indicatore di efficienza produttiva permette di considerare contemporaneamente il contributo alla produzione dei fattori produttivi impiegati (lavoro e capitale); questo aspetto è tanto più importante quanto più alto è il grado di sostituzione tra capitale e lavoro.
5. Utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore.
I risultati degli studi di settore evoluti per il 2014, senza tener conto ovviamente dei cosiddetti correttivi “crisi”, applicabili al solo 2014, possono trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all’annualità 2012. Ciò in quanto la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2014 si riferisce proprio a tale annualità.
Al fine di poter accertare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente, l’Ufficio dovrà verificare che le attività esercitate nel periodo d’imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente.
Inoltre, l’utilizzo delle risultanze degli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria in relazione all’accertamento di annualità precedenti, è possibile qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti.
In caso contrario potranno essere utilizzate dall’Ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dalla infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ovvero deriva da insufficienze produttive dell’azienda.
6. Principali novità della modulistica.
6.1. Struttura delle istruzioni.
Per l’annualità 2014 sono state predisposte istruzioni comuni relative ai quadri A (personale), F (dati contabili impresa), G (dati contabili lavoro autonomo), T (correttivi crisi), X (altre informazioni rilevanti) e V (ulteriori dati specifici), richiamabili per la maggior parte degli studi di settore.
Si evidenzia, altresì, che il “Quadro T – congiuntura economica” raccoglie le informazioni utili all’applicazione dei correttivi “crisi” previsti, per il periodo d’imposta 2014, dal DM 15 maggio 2015.
6.2. Quadri A – Personale addetto all’attività.
Al fine di semplificare la struttura della modulistica dichiarativa degli studi di settore è iniziato un processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A dei diversi studi, con l’obiettivo di predisporre due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa, e una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo.
Il processo di semplificazione ha riguardato non solo la struttura del nuovo quadro A ma anche il suo contenuto, mediante l’accorpamento delle diverse figure professionali dei dipendenti e degli altri addetti all’attività.
6.3. Quadri F e G – Elementi contabili.
Per ciò che attiene la compilazione dei Quadri F e G vengono evidenziate le novità relative alle modifiche normative del periodo d’imposta 2014:
- indicazione, tra le spese afferenti il lavoro dipendente (nei righi F19 e G05), delle spese per prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli artt. 70 e ss. del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostenute mediante l’acquisto di buoni orari (cd vouchers);
- inserimento (nei righi F20 e G12) del riferimento al 20 per cento dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n.147);
- aggiornamento (dei righi F40 e G23) per tener conto del caso in cui il contribuente, nel periodo di imposta 2012 e/o in quelli precedenti, si è avvalso del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Inoltre, nel quadro F, al fine di semplificarne la struttura, per gli studi evoluti per il p.i. 2014, è stato accorpato il contenuto dei righi F14 e F15.
Per garantire una omogeneità nella numerazione del quadro F, per i soli studi evoluti nel 2014 manca il rigo F15.
6.4. Quadro T – Congiuntura economica.
L’applicazione dei correttivi crisi prevede che il contribuente indichi nei modelli degli studi di settore relativi all’annualità 2014 alcuni dati necessari alla rimodulazione della stima dei ricavi o compensi.
In generale in tali quadri viene chiesto di indicare alcuni dati relativi ai periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013 per la rimodulazione dell’indicatore “Durata delle scorte” e per l’applicazione del correttivo “congiunturale individuale”.
L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che, poiché ai fini della compilazione dei quadri T – Congiuntura economica, devono essere indicati i dati relativi ai soli periodi d’imposta in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore rispetto al 2014, i soggetti che nelle tre annualità di riferimento (2011-2012-2013) hanno svolto un’attività prevalente per la quale hanno applicato uno studio di settore diverso da quello applicato nel p.i. 2014, non possono compilare il citato quadro T.
Nei confronti di tali contribuenti, non potendo disporre dei dati fondamentali per il calcolo dei correttivi crisi, è quindi preclusa la possibilità di accesso al correttivo relativo alla rimodulazione dell’indicatore “Durata delle scorte” e al correttivo “congiunturale individuale”.
6.5. Dati complementari per l’evoluzione degli studi.
Nel corpo dei modelli relativi ad alcuni studi di settore che andranno in evoluzione per il periodo d’imposta 2016, è stato inserito un apposito quadro Z6 – Dati complementari, per chiedere ulteriori informazioni utili ai fini dell’aggiornamento degli studi stessi.
7. Obbligo di comunicazione dei dati e regime premiale.
Come noto, l’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011, al comma 10, lettera a), dispone che il regime premiale, previsto per i soggetti congrui, coerenti e normali alle risultanze degli studi di settore, si applichi a condizione che “il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti”.
L’Agenzia, a tale proposito, precisa che il richiamo contenuto nella norma ai “dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore” esclude la rilevanza delle informazioni, contenute nella modulistica degli studi di settore, che non partecipano all’assegnazione ai cluster, alla stima di congruità e al calcolo degli indicatori di coerenza economica e di normalità economica.
L’errata compilazione dei dati contenuti nei quadri Z, previsti per la fase di evoluzione degli studi di settore, con funzione di questionario, non comporta quindi la perdita dei benefici premiali previsti dal regime in argomento.
8. Comunicazioni centralizzate.
Con il Provvedimento del 18 giugno 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disciplinato il trattamento dei dati e delle informazioni relative agli studi di settore.
Tra l’altro, è stata prevista, anche per quest’anno, la pubblicazione nel “Cassetto Fiscale” dei contribuenti interessati di comunicazioni di anomalie rilevate nei dati degli studi di settore.
L’obiettivo della comunicazione di anomalia è invitare il contribuente a valutare attentamente la situazione evidenziata ed eventualmente correggere spontaneamente errori od omissioni contenuti nel modello degli studi di settore.
Le anomalie oggetto delle comunicazioni in argomento, emerse anche in presenza di “congruità” agli studi di settore, potrebbero essere dovute all’omessa o non corretta indicazione di dati per l’applicazione degli studi stessi.