Rottamazione-quinquies: il 31 luglio scade la prima o unica rata. In scadenza anche Rottamazione-quater e riammissioni

Rottamazione-quinquies: il 31 luglio scade la prima o unica rata. In scadenza anche Rottamazione-quater e riammissioni

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che giovedì 31 luglio 2026 scade il termine per il pagamento della prima o unica rata della Rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Nella stessa data sono inoltre in scadenza:

  • la tredicesima rata della Rottamazione-quater;
  • la quinta rata dei piani di riammissione alla Rottamazione-quater.

Come effettuare il pagamento

Per il versamento devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Chi non fosse più in possesso dei moduli può:

  • scaricarne una copia accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • richiederli tramite l’area pubblica del portale, allegando un documento di identità.

Il pagamento può essere effettuato attraverso i consueti canali:

  • banche;
  • uffici postali;
  • tabaccai e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA;
  • servizi telematici degli intermediari;
  • sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • App Equiclick;
  • sportelli dell’Agente della riscossione, previo appuntamento.

I cinque giorni di tolleranza

Per la Rottamazione-quinquies è previsto un periodo di tolleranza di cinque giorni: i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026 saranno considerati tempestivi.

Per i piani di pagamento rateale della nuova definizione agevolata, la decadenza dai benefici si verifica soltanto in caso di mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, secondo quanto previsto dalla normativa.

Anche per la Rottamazione-quater e per i piani di riammissione resta confermato il termine di tolleranza di cinque giorni: i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026 saranno pertanto ritenuti regolari.

Decorso tale termine, oppure in caso di pagamento insufficiente, il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata e gli importi già versati saranno considerati a titolo di acconto sul debito residuo.

Calendario delle scadenze

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette inoltre a disposizione sul proprio sito istituzionale un calendario aggiornato delle definizioni agevolate, utile per consultare tutte le prossime scadenze e accedere direttamente ai servizi di pagamento.

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