CERTIFICAZIONE UNICA 2018: termine invio telematico entro il 7 marzo 2018

CERTIFICAZIONE UNICA 2018: termine invio telematico entro il 7 marzo 2018

Per il periodo d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 2018, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

Il sostituto d’imposta deve inoltre consegnare al percipiente la Certificazione Unica entro 31 marzo, posticipata al 3 aprile per il 2018, in duplice copia, allegando le istruzioni.

E’ facoltà del sostituto d’imposta trasmettere la certificazione in formato elettronico, purchè sia garantita al percipiente la possibilità di poterla materializzare per gli adempimenti fiscali.

Categorie: Lavoro