La Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 adottata dall’Agenzia delle Entrate, oltre a comunicare l’istituzione del codice tributo 1655, fornisce anche istruzioni sulle modalità di compilazione del Mod. F24. Il nuovo codice tributo, che andrà ovviamente esposto nella sezione “Erario”, sarà indicato in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati”, con l’indicazione:
– nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e
– nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
Diversi chiarimenti sono stati forniti dall’Erario in data 14 maggio 2014 con la circolare n. 9/E la quale ha previsto tra l’altro che:
tra i soggetti beneficiari del bonus Irpef rientrano anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l’indennità e i lavoratori in mobilità;
le somme percepite come incremento della produttività tassate al 10%, non concorrono ai fini della determinazione del reddito complessivo pari ad Euro 26.000;
la determinazione del bonus dovrà avvenire tenendo conto del numero di giorni di detrazione cadenti in ciascun periodo di paga (da maggio a dicembre o da giugno a dicembre o, comunque, tra i periodi di paga interessati in relazione all’eventuale durata infrannuale del rapporto di lavoro),
per i contratti a tempo parziale, il bonus non deve essere riproporzionato in base all’orario di lavoro poiché spettante per interno. Ne consegue che, in caso di più rapporti di lavoro nello stesso periodo, il datore di lavoro riconoscerà in “automatico” il bonus. Rimane a carico del lavoratore comunicare, entro il termine del conguaglio di fine anno, l’eventuale perdita dei requisiti a causa della somma dei redditi affinché il sostituto d’imposta possa recuperare quanto illegittimamente fruito fino a quel momento.
Con la Circolare n. 60 del 12 maggio 2014 l’INPS, riportando quanto previsto dallo stesso dettato normativo, ha ribadito che l’importo del bonus andrà scalato fino a capienza dall’ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, anche dai contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo. Infatti, dice l’INPS, il nuovo codice tributo 1655, come previsto dallo stesso comma 5 dell’art. 1 del D.L. 66/2014, dovrà essere utilizzato dai datori di lavoro/committenti “anche a valere sui contributi previdenziali”.