CO.CO.PRO., PARTITE IVA E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

CO.CO.PRO., PARTITE IVA E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Si rilascia un breve aggiornamento a ricordare il fatto che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 di riordino dei contratti, la normativa relativa alle collaborazioni a progetto, agli associati in partecipazione e alle Partite Iva è stata completamente rivista.

In primo luogo è stata abrogata la tipologia del contratto di lavoro a progetto e quindi a partire dal 25/06/15 non è più possibile stipularne di nuovi. Rimane applicabile, in via transitoria, la disciplina abrogata ma solo per i contratti già in essere al 25/06/15 e solamente fino alla loro naturale scadenza.

In secondo luogo il legislatore ha introdotto una presunzione di subordinazione in base alla quale, i rapporti di collaborazione ancora in essere all’1/01/2016, potranno essere ricondotti nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato in tutti i casi in cui la modalità dell’esecuzione dell’attività, così come i tempi ed i luoghi di svolgimento, siano ritenuti organizzati dal committente.

Per espressa previsione normativa rimarranno escluse dall’applicazione della presunzione di subordinazione le collaborazioni che hanno ad oggetto:

  • attività di professioni intellettuali per le quali si richiede l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell’ambito delle funzioni di componente degli organi di amministrazione di società e di partecipanti a collegi e commissioni;
  • attività rese ai fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • attività disciplinate da contratti collettivi.

Analoga previsione vale anche per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che, a partire dall’1/1/2016, saranno considerati lavoratori subordinati qualora la loro attività lavorativa, così come i tempi ed i luoghi di svolgimento, siano organizzati dal committente con le stesse regole sopra viste per le collaborazioni.

E’ abrogata la tipologia del contratto di Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (e quella con apporto misto di capitale e lavoro) nei casi in cui l’associato sia una persona fisica. Dal 25 giugno 2015 non è quindi più possibile stipulare questo tipo di contratto mentre potranno andare a naturale scadenza quelle già in essere alla data di entrata in vigore del Decreto. Rimane del tutto possibile l’associazione in partecipazione con apporto esclusivo di capitale.

Sanatoria co.co.pro e partite iva

Il decreto n. 81/2015 all’art. 54 ha introdotto un meccanismo di sanatoria dei possibili illeciti (amministrativi, contributivi e fiscali) derivanti da erronea qualificazione del rapporto di collaborazione a progetto e di partite IVA.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro che procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, potranno beneficiare dell’estinzione degli eventuali illeciti.

È importante però considerare che per usufruire di tale beneficio sarà necessario che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, idonei accordi conciliativi e che il rapporto instaurato abbia durata di almeno 12 mesi.

Categorie: Lavoro