DECRETO “DIGNITÀ”: TUTTE LE NOVITÀ

DECRETO “DIGNITÀ”: TUTTE LE NOVITÀ

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio u.s. sono entrate in vigore le norme del c.d. decreto “Dignità” (Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018).

Le nuove regole riguardano, in particolare, i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, con notevoli limitazioni nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, per quanto concerne la durata, le causali da apporre, il numero di proroghe e l’aumento contributivo.
DURATA MASSIMA
In base al nuovo D.L. n. 87/2018, la durata massima del contratto a termine che si può stipulare con lo stesso lavoratore (per mansioni di pari livello) è fissata in 24 mesi (prima erano 36 mesi, come previsto dal D.L. n. 81/2015). Tale limite opera anche per i rapporti di lavoro svolti nell’ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

REINTRODUZIONE DELLA CAUSALE DOPO I PRIMI 12 MESI
Con riferimento alla durata massima di 24 mesi, viene reintrodotto l’obbligo di apposizione di una causale nei contratti con durata iniziale superiore a 12 mesi.
Le motivazioni, da indicare per iscritto, sono:
a) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività;
b) esigenze sostitutive di altri lavoratori assenti;
c) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Si precisa, dunque, che per contratti iniziali di durata non superiore a 12 mesi non è richiesta alcuna causale giustificativa.

RINNOVI E PROROGHE
Il rinnovo (stipula di un ulteriore contratto a termine con lo stesso lavoratore e per mansioni di pari livello) è ammissibile solo in presenze di una delle suddette causali anche se la durata complessiva di tutti i contratti sottoscritti non supera i 12 mesi di durata.
Proroga: il medesimo contratto può essere prorogato per un massimo di 4 volte (prima le proroghe consentite erano 5) nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti stipulati.
Per la proroga del medesimo contratto, fino ad una durata complessiva non superiore a 12 mesi, non è richiesta alcuna causale; in caso di superamento, invece, scatterà l’obbligo di apporre una causale giustificativa.

SALVAGUARDIA DEI CONTRATTI STAGIONALI
Restano escluse dal computo dei 24 mesi le attività stagionali, come previste dal D.P.R. 1525/1963, ed anche le attività di aziende che applicano il CCNL Federalberghi o il CCNL Turismo F.I.P.E. per particolari periodi (c.d. stagionalità in senso ampio), ovvero:
1) periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
2) periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
3) periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
4) periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività per aziende ad apertura annuale.

AUMENTO DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA INPS
Viene incrementato il costo, ai fini contributivi, del contratto a termine: per ogni rinnovo è previsto un contributo addizionale dello 0,50% che va a sommarsi all’attuale 1,40% (laddove previsto).

SANZIONI
La violazione delle nuove disposizioni di legge comporta la conversione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.

Categorie: Lavoro