Il cd. “Decreto Semplificazioni Fiscali” è entrato vigore. Queste le principali novità introdotte:
Modifiche al calendario fiscale
LI.PE
Si posticipa dal 16/09 al 30/09 il termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al 2° trimestre.
Elenchi Intrastat
La presentazione degli elenchi avverrà “entro il mese successivo al periodo di riferimento ” (mese o trimestre, a seconda della periodicità del contribuente).
In sostanza, in luogo del giorno 25, si avrà tempo fino all’ultimo giorno del mese (ferma restando la proroga al primo giorno feriale successivo dei termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo).
Imposta di bollo
E’ stata innalzata la soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 la soglia passa dagli attuali €. 250 a €. 5.000.
Dichiarazione imposta di soggiorno
Differimento al 30/09/2022 in luogo del 30/06/2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.
Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
Si prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto siano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati;
- ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge;
- per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate.
Validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato
Si prevede che l’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.
Applicazione del principio di derivazione rafforzata
La disposizione prevede l’estensione dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata. L’applicazione di tale principio comporta la riduzione dei fenomeni di doppio binario civilistico e fiscale, con la finalità di limitare la divergenza tra normativa civilistica e fiscale.
In particolare, si prevede che tale principio si applichi oltre che ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche ai soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in forma abbreviata.
Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES
A decorrere dal periodo d’imposta 2022 si elimina la disciplina relativa alle società “in perdita sistemica”.
Modifica della disciplina in materia di esterometro
E’ disposta l’esclusione dall’obbligo comunicativo delle seguenti operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi):
- oltre che quelle documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via SdI (come già previsto)
- anche quelle:
- fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale (ai sensi degli artt.mda 7 a 7-octies del DPR 633/72)
- di importo non superiore a €. 5.000.
Non è prevista una specifica decorrenza. L’esonero sarà certamente applicabile alle operazioni da comunicare nel formato XML a partire dal 1/07/2022; tuttavia, è possibile che vada esteso alle operazioni di giugno (dal 22/06/2022 al 30/06/2022), da trasmettere ancora in via cumulativa entro il 31/07/2022.