DPCM #iorestoacasa e FAQ

DPCM #iorestoacasa e FAQ

Vi segnaliamo che il DPCM #iorestoacasa in vigore a partire da oggi 10 marzo, prevede per tutto il territorio nazionale, che l’attività di ristorazione e bar possa essere svolta dalle ore 6:00 alle ore 18:00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di inosservanza.

Si segnala che il limite di orario dalle ore 6:00 alle ore 18:00 è riferito solo all’apertura al pubblico. A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), la Protezione Civile ha chiarito che successivamente alle ore 18:00 l’attività può proseguire mediante le consegne a domicilio.

Riportiamo alcune FAQ per fare chiarezza, in un momento in cui la chiarezza è l’unica cosa davvero fondamentale, e così la calma. In caso di dubbi ed in attesa di risposte su specifiche domande, ricordate sempre che la ragione principale di queste misure è evitare il diffondersi del contagio, e per fare quello basta sempre e solo fondamentalmente rispettare le DIECI REGOLE FONDAMENTALI dell’Istituto Superiore della Sanità.

 

1. L’Italia è diventata zona rossa?
No. La “zona rossa” non esiste più. L’Italia è Zona Protetta.
2. Sono previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate.

SPOSTAMENTI
1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
E’ richiesto di evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità (stato di necessità legato a diritto primario), quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali (quindi nessun problema se ti fermano e non hai il modulo, te lo danno, lo compili e sei ok. Eventuali verifiche verranno fatte ex post, ad ogni modo si fa affidamento sul necessario senso di responsabilità di ciascuno). La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E’ comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. E’ previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena (dalle autorità mediche) o risulti positivo al virus.
2. Posso fare “avanti e indietro” per lavoro?
Certo, per le sole esigenze lavorative.
3. Chi per esempio è residente a Milano può recarsi a Venezia?
Sì, per i motivi già menzionati: di lavoro, di salute e per situazioni di necessità.
4. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
5. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
E’ sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche mediante l’autodichiarazione di cui al punto 1. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa.
6. Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).
7. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli, ma non essendo più prevista una “zona rossa”, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, potranno vigilare sull’osservanza della regola.

TRASPORTI
1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono entrare e uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può dunque entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Verrà assicurata la continuità di ogni trasporto.(Questa cosa si traduce nel fatto che le corse al supermercato, alle farmacie, ai distributori sono completamente inutili)
2. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorative?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

PUBBLICI ESERCIZI
1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
E’ consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
3. Cosa è previsto per teatri, cinema e musei?
Ne è prevista la chiusura su tutto il territorio nazionale.

ESERCIZI COMMERCIALI
1. Gli esercizi commerciali in generale possono continuare ad essere aperti se in grado di garantire il rispetto delle misure precauzionali previste, in particolare se possono svolgere la propria attività garantendo il rispetto della distanza prevista.
2. Centri benessere e Centri termali sono chiusi.
3. Estetisti, parrucchieri e barbieri, salvo diversa interpretazione, sono chiusi in quanto oggettivamente non in grado di garantire la distanza.

SCUOLA
1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

UNIVERSITA’
1. Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo dal 5 marzo al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm o ricorrendo alle modalità a distanza (nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità).
3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie o con modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.
4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
5. Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

ATTIVITA’ SANITARIE
Sono sospese in via straordinaria tutte le attività sanitarie non urgenti nelle strutture pubbliche. Le prestazioni urgenti e indifferibili restano invece garantite. Stop quindi a ricoveri, visite ambulatoriali, esami diagnostici e operativi, gli esami di laboratori, i day service, non urgenti. Sono sospesi i ricoveri programmati sia medici che chirurgici che non siano giudicati indifferibili dai sanitari.
Sarà possibile effettuare solo i ricoveri programmati per pazienti oncologici e per quelli provenienti dal Pronto Soccorso, che siano considerati dai sanitari indifferibili.
Si svolgeranno regolarmente i piani terapeutici, le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni che non si possono rimandare in quanto potrebbero procurare un potenziale danno al paziente, quali ad esempio dialisi, terapie oncologichechemioterapiche, PET-TAC, radioterapia, e naturalmente tutti gli esami, le visite ed ogni altra prestazione connessa alla procreazione, alla nascita ed alla diagnosi prenatale ed al parto.
Si svolgeranno regolarmente le donazioni di sangue, per le quali si continua a fare appello ai donatori per far fronte al calo delle scorte. E’ prevista inoltre la sospensione temporanea delle operazioni di sportello all’interno dei CUP per evitare la sosta dei pazienti nelle sale di aspetto e davanti agli sportelli, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti.

CERIMONIE ED EVENTI
1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi etc.).
2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica. Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

TURISMO
1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Tutti gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in quei territori debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

 

La nostra Struttura fornirà ulteriori tempestivi aggiornamenti in merito anche in tema di misure a sostegno delle imprese.

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