INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

STS REGOLE DI INVIO DATI PER L’ANNO 2021

Per le spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2021, i soggetti devono inviare al Sistema TS i dati, indicando anche quanto segue:

– il tipo di documento fiscale
Per permettere la distinzione tra fattura e altri documenti fiscali (documenti commerciali) è previsto l’obbligo di indicare:
D – documento commerciale
F- Fattura

aliquota o natura iva dell’operazione (es: esente art. 10 dpr 633/73)
– eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati riguardanti i cittadini che hanno esercitato l’opposizione, vengono trasmessi senza il codice fiscale dell’assistito. E’ necessario indicare l’esercizio dell’opposizione nell’apposito nuovo campo.

Cambiano anche i termini di invio delle spese relative al 2021: l’invio diventa MENSILE e va eseguito entro la fine del mese successivo alla data dei documenti fiscali
Si ricorda che la trasmissione dei dati assolve ai seguenti obblighi:
-predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
-trasmissione dei dati delle fatture;
-memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS, con l’adeguamento del Registratore telematico dal 1° gennaio sarebbe dovuto entrare in vigore l’obbligo di utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria come canale esclusivo per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri,

Ma a poche ore dal debutto è arrivata la proroga di un anno. A stabilirlo è il Decreto Milleproroghe; i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS hanno più tempo a disposizione per passare alla nuova modalità e dovranno adeguarsi dal 1° gennaio 2022.

Terminando ricordiamo che anche per il 2021, le fatture emesse da quei soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria, non debbano essere in formato elettronico.

 

 

STS- REGOLE DI INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA RELATIVO ALL’ANNO 2020

Il co 679 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 prevedeva ch, a decorrere dal 01/01/2020 al fine di beneficiare della detrazione irpef 19%.

Il pagamento doveva essere tracciato (pagamento con bonifico, carte di credito, assegni bancari e circolari). 

Al fine di poter applicare tale disposizione, l’art. 2, comma1, DM 19.10.20 dispone che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, provvedano alla trasmissione dei dati comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitaria.
Non è richiesto lo strumento di pagamento, ma bisogna comunicare in via più generale se il sistema di pagamento è tracciabile o meno.

– I termini di invio delle spese sostenute nel 2020, resta invariato, ed è il 31 gennaio 2021 (prorogato al 08/02/2021).

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