Legge di stabilità 2015 – Novità in materia di lavoro

Legge di stabilità 2015 – Novità in materia di lavoro

La Legge di Stabilità 2015, ovvero la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 e reca il titolo “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

 1. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile il comma 118 della legge 190/2014 prevede sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato stipulati dal 01/01/2015 al 31/12/2015. Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda per un periodo massimo di 36 mesi.

Lo sgravio contributivo è riconosciuto fino al limite annuale di € 8.060,00.

Sono esclusi dall’agevolazione, oltre al settore agricolo ed ai lavoratori domestici anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Per evidenti ragioni sono esclusi dall’accesso al beneficio anche i lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto). Sono esclusi anche i lavoratori per i quali il nuovo sgravio contributivo sia già stato usufruito.

Non costituisce invece causa di mancata fruizione del nuovo sgravio contributivo l’assunzione che riguardi quei lavoratori che, con l’impresa che li assume, hanno già intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, subordinato (sia a termine che intermittente a termine) o  parasubordinato, partita IVA, rapporti di associazione in partecipazione e lavoro accessorio.

!! Nota bene: non è ancora chiarito se la fruizione di questo sgravio contributivo sia subordinata o meno al rispetto del diritto di precedenza ex art. 4 commi 12, 13 e 15 della legge 92/2012. In attesa che l’INPS dirima questo dubbio si deve ritenere che, in caso debba essere rispettato il diritto di precedenza di cui sopra, non sia applicabile lo sgravio in caso l’azienda proceda all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratore con diritto di precedenza.

E’ doveroso precisare infine che lo sgravio non comporterà alcuna penalizzazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori e che i premi INAIL sono comunque dovuti dal datore di lavoro. Inoltre costituiscono condizioni di accesso allo sgravio sia la regolarità contributiva che l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la puntuale applicazione del CCNL.

A decorrere dall’1.1.2015, sono soppresse le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi (L. 407/90) per le assunzioni effettuate a partire dal medesimo anno.
 2. TFR IN BUSTA PAGA

In via sperimentale si introduce per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, salvo quelli con contratto di apprendistato e l’intero settore agricolo e quello dei lavoratori domestici, la possibilità di richiedere, a partire dal periodo paga marzo 2015 e fino a quello di giugno 2018, la liquidazione mensile della quota maturanda di TFR. Queste erogazioni, che sono comunque esenti da contribuzione previdenziali, vengono assoggettate al regime fiscale ordinario e non a quello, più favorevole, della tassazione separata. In attesa che si conoscano le norme attuative si fa presente che la scelta del lavoratore è irrevocabile e che il datore di lavoro non è tenuto alla liquidazione mensile del TFR solo in casi stabiliti, ovvero aziende in stato di crisi o di procedure concorsuali. In tutti gli altri casi il datore di lavoro che non voglia liquidare il TFR mensilmente dovrà accedere ad un finanziamento ad hoc assistito da garanzia rilasciata dal fondo istituito presso INPS.

Si segnala infine che, a partire dal 01/01/2015, l’imposta sostituiva sulla rivalutazione del fondo per il TFR è aumentata dal 11% al 17%.

 3. STABILIZZAZIONE DEL “BONUS” DI 80 EURO

La legge rende strutturale il cosiddetto “bonus” di 80 euro, così come introdotto dal D.L. n. 66 del 2014, per i redditi di lavoro dipendente e taluni redditi ad essi assimilati

Si ricorda che il “bonus” consiste nel riconoscimento di un credito pari a 960,00 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro e, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto: (26.000 euro – reddito complessivo)/2.000 euro.
4. DEFISCALIZZAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI

A decorrere dal 1° luglio 2015 è disposto che la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto sarà innalzata dagli attuali € 5,29 a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.

 5. PICCOLA MOBILITÀ

La legge di stabilità conferma, recependo l’invito di Confcommercio, lo sgravio cd. della “piccola mobilità” ovvero la possibilità di applicare la contribuzione previdenziale pari al 10% ai rapporti di lavoro dipendente instaurati con personale assunto da liste di mobilità ex l. 236/93 e fino alla loro naturale scadenza (12 mesi per contratti a tempo determinato e 18 mesi per contratti a tempo indeterminato). Si ricorda che hanno accesso a tale sgravio le aziende che abbiano effettuato l’assunzione entro il 31/12/2012 di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti.
6. BONUS BEBÈ

Verrà riconosciuto, ad ogni famiglia con un figlio nato da 01/01/2015 al 31/12/2017, un assegno mensile di 80 Euro. Condizione per la fruizione del Bonus Bebè è un reddito ISEE inferiore a Euro 25.000. Il Bonus sarà riconosciuto anche per i bambini adottati nel periodo di cui sopra nonché per i figli di immigrati extra UE residenti in Italia con permesso di soggiorno di lunga durata. L’importo annuale di Euro 960,00 verrà raddoppiato in caso l’indicatore ISEE non superi 7.000 Euro.
7. DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALL’IRAP

La Legge di stabilità introduce modifiche alle norme che regolano la base imponibile Irap e deduzione del costo del lavoro.

Il comma 20 ammette in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta 2015, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

Il comma 21 introduce invece un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10 per cento dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.

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