Milleproroghe, rateazioni-bis: termini riaperti fino al 31 luglio 2015

Milleproroghe, rateazioni-bis: termini riaperti fino al 31 luglio 2015

Il Ddl di conversione del decreto Milleproroghe apre una nuova finestra temporale per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione con Equitalia. Viene infatti ammessa la possibilità di richiedere un nuovo piano, fino a un massimo di 72 rate, a condizione che la decadenza sia intervenuta nel 2014 e che la richiesta pervenga entro il 31 luglio 2015. Nella sostanza, l’intervento normativo fa rivivere quanto già sperimentato con il decreto IRPEF, che consentiva ai debitori decaduti entro e non oltre il 22 giugno 2013 di presentare una nuova domanda di rateazione entro il 31 luglio 2014.
Il Ddl di conversione del decreto Milleproroghe – D.L. n. 192/2014 ripropone la possibilità, per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione con Equitalia, di essere riammessi al beneficio della dilazione dei ruoli.

L’intervento normativo fa rivivere, nella sostanza, quanto già sperimentato con il decreto IRPEF (art. 11-bis, D.L. n. 66/2014), che aveva consentito ai debitori decaduti entro e non oltre il 22 giugno 2013 di presentare una nuova domanda di rateazione entro il 31 luglio 2014. La norma, in quel caso, era finalizzata a rimuovere la disparità di trattamento che colpiva i contribuenti che non avevano potuto beneficiare della disciplina di maggior favore introdotta con il decreto del Fare (D.L. n. 69/2013).

La medesima facoltà viene ora riconosciuta, con riferimento ai piani di rateazione la cui decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014, a condizione che la relativa domanda sia presentata non oltre il 31 luglio 2015.

Così come nella precedente versione, il nuovo piano di dilazione non è prorogabile ed è altresì prevista la decadenza a seguito del mancato pagamento di sole due rate, anche non consecutive. Ciò diversamente da quanto previsto dalla disciplina ordinaria, come modificata dal D.L. n. 69/2013, che stabilisce che la decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate complessive.

Inoltre, per espressa previsione normativa, il nuovo piano dilatorio non può superare le 72 rate mensili, essendo quindi preclusa la rateazione “straordinaria” (120 rate).

Sul piano oggettivo, il beneficio riguarda le dilazioni di pagamento (art. 19, D.P.R. n. 602/1973), relative a tutte le somme iscritte a ruolo e in carico presso l’agente della riscossione. Restano, quindi, escluse le rateazioni di somme dovute in seguito all’adesione agli istituti deflativi del contenzioso.
Domande entro il 31 luglio 2015

In attesa dell’aggiornamento della modulistica sul sito di Equitalia, subordinata alla definitiva approvazione della legge di conversione e alla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è opportuno riepilogare quanto sperimentato con la precedente riapertura dei termini.

In particolare, si richiedeva all’istante l’attestazione dell’avvenuta decadenza dalla rateazione, con indicazione dei singoli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento emessi da agenzie fiscali, avvisi di addebito emessi dall’INPS) in relazione ai quali era richiesta la concessione del nuovo piano dilatorio, specificando il numero delle rate mensili richieste (fino a un massimo di 72). Una volta compilata, la domanda doveva essere presentata al concessionario a mezzo raccomandata A/R, oppure direttamente a mano presso lo sportello territorialmente competente.

Ottenuto l’esito favorevole dell’istruttoria, il nuovo piano veniva recapitato al contribuente direttamente presso il domicilio indicato nell’istanza, insieme ai bollettini di pagamento. In assenza dei requisiti richiesti, invece, il contribuente si vedeva recapitare un avviso di rigetto, contenente i motivi del mancato accoglimento e l’invito a presentare, nel termine di dieci giorni, eventuali osservazioni.
L’istanza sospende le azioni esecutive

La nuova domanda di rateazione potrà essere inoltrata anche in pendenza di atti esecutivi. Inoltre, viene espressamente previsto che in seguito alla presentazione della richiesta, non possano essere avviate nuove azioni esecutive.

La norma va così incontro alle esigenze dei contribuenti in stato di difficoltà, che potranno usufruire di nuove condizioni favorevoli per i pagamenti, garantendo al contempo il recupero delle somme dovute agli enti creditori.

Nel caso in cui la richiesta di rateazione pervenga al concessionario della riscossione successivamente ad una segnalazione della Pubblica Amministrazione, effettuata ai sensi dell’art. 48-bisdel D.P.R. n. 602/1973, con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, la stessa non potrà essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

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