La norma europea sulla concorrenza impone a tutte le imprese di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli aiuti, sovvenzioni, crediti d’imposta, ecc., ricevuti nell’anno precedente.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Quali aiuti vanno pubblicati
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, decade l’obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione. Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2023 (scadenza pubblicazione 01/07/2024):
- aiuti e contributi concessi in anni precedenti, incassati nel 2023
- aiuti e contributi concessi / incassati nel 2023
Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2023) ma non erogato nello stesso anno, non va pubblicato alla scadenza del 01/07/2024, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es. Credito imposta beni strumentali).
Dove pubblicarli
La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Regime Sanzionatorio
A partire dal 1° gennaio 2024 la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
La disposizione demanda, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.
La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.
Al fine di non incorrere in sanzioni, si invita pertanto a verificare che l’impresa abbia correttamente adempiuto a tale pubblicazione nel caso in cui abbia ricevuto aiuti, sussidi e contributi negli anni precedenti e sia assoggettato a tale obbligo.
Pubblicazione Semplificata
Per semplicità riportiamo di seguito uno schema esemplificativo da utilizzare per dare evidenza delle informazioni soggette a pubblicità, ricordando che l’obbligo di pubblicazione scaturisce dal superamento della soglia di € 10.000 complessivamente percepiti nell’anno di riferimento:
1) In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che l’impresa ha ricevuto, nel corso dell’esercizio 2021, sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, dettagliati nella seguente tabella:
NOVITA’ 2023: le erogazioni indicate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato sono esenti da informativa, se relative ad aiuti di Stato ed agli aiuti de minimis.
COME VERIFICARE GLI AIUTI DI STATO RICEVUTI?
Per verificare la pubblicazione nell’area trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato è necessario collegarsi al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx e inserire come chiave di ricerca il codice fiscale dell’impresa. Per gli eventuali contributi presenti (identificati come aiuti di Stato e aiuti de minimis) non sarà necessario procedere ad ulteriori comunicazioni,
Per i clienti del nostro Servizio Contabilità stiamo già provvedendo a compilare il riepilogo pertanto chiediamo a chi ha richiesto contributi, ristori o finanziamenti agevolati in autonomia di segnalarcelo tempestivamente.
Per ogni dubbio contattare i nostri uffici al numero 0542 619.611.
Confcommercio Ascom Imola mette a disposizione dei propri associati che ne faranno richiesta uno spazio dedicato sul proprio sito internet. Se non hai un sito e sei interessato al servizio ti chiediamo di compilare QUESTO MODULO
e di inviarcelo, con richiesta di pubblicazione, entro il 24 giugno 2024 alla mail: info@ascomimola.it