TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA SOCIETÀ SEMPLICI

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA SOCIETÀ SEMPLICI

I dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società.

Pertanto:

  • per la quota imputabile ai soggetti IRES, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
    • per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
    • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

 

 

Evoluzione della disciplina

A seguito dell’abrogazione del primo periodo del co. 1 dell’art. 47 del TUIR ad opera della legge di bilancio 2019, gli utili percepiti dalla società semplice dovevano considerarsi integralmente tassabili.

Con il DL 124/2019 convertito viene quindi nuovamente reso coerente il regime dei dividendi conseguiti da una società semplice, considerando i medesimi percepiti dai soci di quest’ultima con l’applicazione del corrispondente regime fiscale.

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