CARBONE VEGETALE: illegittimo l’utilizzo per prodotti da forno

CARBONE VEGETALE: illegittimo l’utilizzo per prodotti da forno

Si rende noto che con la circolare n.47415 del 22/12/2015 il Ministero della Salute si è espresso negativamente rispetto alla possibilità di utilizzare il carbone vegetale per la preparazione del pane nonché rispetto alla possibilità di aggiungere, nell’etichettatura, presentazione o pubblicità dei prodotti di panetteria fine, informazioni sugli effetti benefici del carbone vegetale.

 

Il carbone vegetale è definito dal Reg. (UE) n. 1129/2011 – parte C, come “Additivo Colorante”. Il termine “additivo” indica una “qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti”. Secondo i vigenti regolamenti Europei l’aggiunta di additivi coloranti è permesso solo in prodotti da forno “fini” e il pane non è tra questi, non risulta pertanto lecito l’uso di coloranti nella preparazione di pane. Di conseguenza non è possibile denominare “pane” un prodotto da forno nella preparazione del quale sia stato aggiunto carbone vegetale ed, inoltre, è da precisare, che la mancata autorizzazione all’uso di colorante nel pane si estende anche a Prodotti Simili al pane.

 

Per quanto riguarda i Prodotti da forno fini, l’aggiunta del carbone vegetale va segnalata, oltre agli ingredienti di base, come additivo colorante con la relativa quantità ammessa di cui sopra. Inoltre, data la polivalenza del carbone vegetale nei prodotti alimentare, è da notare che sebbene esso possa essere usato come sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori, tali effetti sono associati solo con l’assunzione di determinate quantità minime; per il carbone vegetale è riportata la seguente indicazione: “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.

Per questo motivo, stanti i limiti quantitativi per l’uso di coloranti nei Prodotti da forno fini, è da escludere che l’uso di carbone vegetale abbia un’indicazione diversa da quella di additivo colorante. Ne consegue che non sia ammissibile aggiungere nell’etichettatura di questi prodotti alcun riferimento ad effetti benefici per l’organismo.

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