CIN: entrata in funzione della banca dati strutture ricettive e del portale telematico per l’assegnazione del codice CIN
Ricordiamo che entro il 2 novembre 2024 tutti i gestori di strutture ricettive ed i gestori delle attività di locazione turistica e locazioni brevi sono obbligati a presentare domanda al Ministero del Turismo, in via telematica, per ottenere il rilascio del CIN sulla Banca Dati delle Strutture Ricettive.
(Ancora in fase di valutazione, e quindi non confermata, la potenziale proroga).
Tutte le strutture turistico-ricettive dovranno quindi accedere al portale https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ attraverso SPID o CIE del legale rappresentante/gestore della struttura, completare i dati inserendo le informazioni obbligatorie richieste e ottenere il CIN, ovvero il codice univoco introdotto per identificare le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e a tutte le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il CIN dovrà essere chiaramente esposto all’esterno dello stabile e indicato negli annunci ovunque pubblicati e comunicati. Le attività gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigenti. Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadri di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Sanzioni: si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suddetto avviso. Chi pubblicizza una struttura senza il CIN potrà essere multato con sanzione da 800 a 8.000 euro, mentre la mancata esposizione del codice presso la struttura stessa comporta multe da 500 a 5.000 euro.
Maggiori dettagli ed approfondimenti sono disponibili al seguente link sul sito del Ministero del Turismo:
https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/
Importante verificare anche le indicazioni riportate nelle FAQ, sempre raggiungibili dal suddetto link.