Le Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese colpite dell’epidemia Covid 19 consistono in una moratoria straordinaria e prevedono:
MISURE DI SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA COVID 19 – Art. 56
La disposizione consiste in una moratoria straordinaria rivolta alle micro, piccole e medie imprese per superare la fase più critica connessa all’epidemia Covid-19, prevedendo le seguenti misure di sostegno finanziario:
1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (incluso il factoring) esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
L’impresa che intende richiedere la sospensione deve presentare una dichiarazione con la quale autocertifica, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Inoltre i richiedenti la sospensione, al momento della richiesta, non devono presentare esposizioni creditizie deteriorate.
Le banche e gli intermediari finanziari (art.106 d.lgs n. 385 del 1° settembre 1993), con richiesta telematica alla sezione speciale del Fondo PMI, potranno attivare per le misure di cui sopra la garanzia sussidiaria pari al 33%.
FONDO DI GARANZIA PMI (COFITER) – Art. 49
Per far fronte alle esigenze di liquidità, dovute al fermo aziende, Cofiter mette a disposizione un plafond di garanzie per le imprese e i liberi professionisti danneggiati dal Coronavirus:
• mutuo chirografo per liquidità fino a 150.000 euro;
• durata massima fino a 36 mesi (con possibilità di preammortamento fino a 12 mesi);
• garanzia Cofiter fino all’80% in presenza del Fondo di Garanzia;
• pricing agevolato;
• il prodotto può essere utilizzato anche per consolidare i debiti a breve termine o rinegoziare finanziamenti già in essere a condizione che venga erogato almeno un 10% in più rispetto al debito residuo.
Il costo della garanzia potrà essere ulteriormente diminuito grazie alla presenza di misure agevolative regionali, ad esempio in Emilia Romagna tramite il bando per la concessione di contributi finalizzati all’abbattimento dei costi di accesso al credito per favorire la ripresa del sistema produttivo in seguito all’emergenza Covid-19, fino ad un massimo di € 15.000
Per il settore turistico-alberghiero e le attività immobiliari, le operazioni di investimento immobiliare con durata minimo 10 anni e importo di finanziamento superiore a 500 mila euro, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Sono inoltre previsti nuovi finanziamenti con durata 18 mesi meno 1 giorno, con importo massimo di 3000 euro, erogati da banche e intermediari finanziari per le persone fisiche esercenti l’attività d’impresa, arti e professioni danneggiati dall’emergenza Covid-19. La domanda di finanziamento deve essere accompagnata dalla dichiarazione autocertificata del richiedente, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, e avere come motivo le conseguenze della diffusione epidemiologica. Per tale tipologia di richieste la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, con copertura all’80% in garanzia diretta o in riassicurazione al 90%, è gratuita e senza valutazione.
ATTUAZIONE FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI “PRIMA CASA”
Il Fondo di Solidarietà, art.2, commi da 475 a 480 delle Legge 244/2007, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap Spa, consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa (con importo non superiore a 250 mila euro), di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo di Solidarietà è nato per intervenire su specifiche situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare (cessazione del rapporto di lavoro subordinato, cessazione di rapporto lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, morte o riconoscimento di grave handicap d’invalidità civile superiore all’80%).
Il nuovo Decreto estende l’ammissione ai benefici del Fondo per 9 mesi dalla sua entrata in vigore ai lavori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 – ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data – un calo di fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019. Ciò in conseguenza della chiusura o della restrizione dell’attività a seguito delle disposizioni delle autorità competenti per l’emergenza coronavirus. E’ possibile richiedere interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodi di sospensione.
Tutte le imprese che necessitano di assistenza o accesso al credito possono contattare il nostro UFFICIO CREDITO (credito@ascomimola.it – 0542 619.623) per una valutazione della propria situazione e per essere indirizzati sulle migliori soluzioni.