VOUCHER acquistabili solo con modalità telematiche e cumulabilità con la NASpI

VOUCHER acquistabili solo con modalità telematiche e cumulabilità con la NASpI

Con la Circolare n. 149 l’INPS ha precisato che, le sole modalità telematiche ammesse per l’acquisto dei VOUCHER (a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 81/2015 alla disciplina del lavoro accessorio) per gli imprenditori ed i professionisti sono quelle:

  • della procedura telematica del sito dell’INPS,
  • dell’acquisto presso i tabaccai abilitati (secondo la convenzione stipulata dall’INPS con la federazione dei tabaccai),
  • tramite il servizio di internet banking di INTESA SAN PAOLO o presso le Banche Popolari abilitate.

La modalità di acquisto presso gli Uffici Postali rimane valida unicamente solo per i committenti non imprenditori o professionisti.

Infine, con la Circolare n. 142 del 29 Luglio u.s., l’INPS ha precisato che la nuova indennità di disoccupazione, ora denominata “NASpI” ovvero Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego introdotta con il D.L. n. 22 del 04/03/2015, è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile.

Oltre il limite dei 3.000 Euro, e fino a 7.000 Euro, l’importo della NASpI sarà ridotto dell’80% per il periodo che intercorre tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il percettore dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.

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