È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2026 la Legge n. 166, di conversione del cosiddetto “Decreto Carburanti” (D.L. n. 133/2026), contenente disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali.
La legge è entrata in vigore il 26 settembre 2026 e introduce, tra le altre, alcune misure di particolare interesse per le imprese.
Crediti d’imposta carburante per il settore trasporti
Tra le principali novità viene confermata e prorogata la possibilità di usufruire dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburante per:
- imprese di autotrasporto merci;
- imprese che svolgono servizi di trasporto passeggeri;
- imprese di noleggio autobus con conducente.
L’agevolazione viene estesa anche agli acquisti relativi ai mesi di luglio e agosto 2026.
Accise sul gasolio
La legge interviene inoltre sulla riduzione delle aliquote di accisa applicabili al gasolio utilizzato come carburante, rideterminandone la misura e prorogandone l’efficacia fino al 5 settembre 2026.
Riordino delle precedenti disposizioni
Nel D.L. n. 133/2026 confluiscono anche le misure precedentemente contenute nei Decreti Legge n. 139/2026 e n. 153/2026, che vengono contestualmente abrogati.
Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti già adottati, così come gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei due decreti.
Novità per il settore dei giochi pubblici
La legge contiene anche alcune disposizioni specifiche per gli operatori del gioco legale.
Ai fini IRES vengono qualificate come spese di rappresentanza determinate spese sostenute dai concessionari di giochi pubblici per campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, comprese quelle finalizzate alla prevenzione e al contrasto del gioco patologico.
La previsione opera entro il limite dello 0,2% dei ricavi netti e, comunque, fino a un massimo di 1 milione di euro all’anno.
Viene inoltre prevista l’indeducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, delle spese per sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali sostenute da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori del gioco legale individuati dalla normativa.
La disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.


