ECCO LE REGOLE DEI “NUOVI VOUCHER”

ECCO LE REGOLE DEI “NUOVI VOUCHER”

Dal 10 luglio 2017 è attiva la nuova procedura di acquisto dei buoni di lavoro (c.d. Voucher) che sono stati reintrodotti dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, dopo l’abrogazione della vecchia normativa. Con la circolare n. 107 del 05 luglio 2017 l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la gestione della piattaforma informatica dedicata alla gestione delle prestazioni di lavoro occasionale.

I nuovi Voucher si chiamano PRESTO e non sono dei ticket ma dei veri e propri contratti di lavoro utilizzabili dalle aziende che hanno fino a un massimo di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Le nuove regole prevedono due diverse forme contrattuali: il libretto di famiglia, se il datore di lavoro è una persona fisica non nell’esercizio di impresa o di libera professione; e il contratto di prestazione occasionale, i cosiddetti “nuovi voucher”,  per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

 

 

Limiti

Ogni lavoratore non può incassare più di  Euro 5.000,00 complessivi annui, con l’ulteriore limite di Euro 2.500,00 netti per singolo utilizzatore. Il datore di lavoro non può erogare più di Euro 5.000,00 euro di compensi all’anno sommando tutto il personale coinvolto.

Prestazioni occasionali “voucher” e Libretto famiglia dovranno essere acquistati, gestiti e liquidati attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta sul sito istituzionale INPS, quella, appunto che è operativa dal 10 luglio. Alla piattaforma possono accedervi i datori di lavoro, escluse, come detto, le imprese dell’edilizia e settori affini.

Per le categorie sotto indicate, i limiti dei compensi erogati per l’utilizzatore saranno computati nella misura del 75% e il lavoratore occasionale ha però lo stesso limite di Euro 5.000,00 annui.  Tali soggetti sono:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero ad un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Al limite massimo di compenso previsto, va ad aggiungersi anche quello disciplinato dal comma 20 dell’art’54-bis ovvero di un tetto di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. In caso di superamento di 280 ore o di 2.500,00 € di compenso netto corrisposto al medesimo prestatore, la conseguenza sarà la trasformazione del rapporto di prestazione occasionale, in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.

Le prestazioni di lavoro occasionali non possono essere rese da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

 

Procedura operativa

Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente effettuato il versamento con modello F24 delle somme dovute per prestazioni di lavoro occasionale, alimentando il proprio portafoglio telematico. La somma versata formerà la provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al lavoratore.

Il compenso lavoratore sarà erogato direttamente dall’INPS entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Aziende e Lavoratori sono obbligati a registrarsi  direttamente, attraverso l’accesso alla specifica piattaforma telematica INPS con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID, CNS); oppure avvalendosi dei servizi di contact center INPS; o tramite gli intermediari (Ufficio paghe Confcommercio Ascom Imola, Patronato 50&PIU’). Al momento dell’avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa, il prestatore riceverà notifica dell’avvenuto inserimento della comunicazione mediante comunicazione di posta elettronica e/o SMS o nella piattaforma MyINPS.

Il compenso al prestatore verrà pagato sul c/c da lui indicato al momento della registrazione o, se non indicato, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore pari ad € 2,60, presso un qualsiasi ufficio postale, esibendo un documento d’identità, unitamente alla comunicazione effettuata nel sito dell’Inps.

 

 

Comunicazione e revoca

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, all’INPS i seguenti dati:

  1. dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
  5. il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 €, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.
  6. l’IBAN sul quale effettuare l’accredito delle prestazioni.

In caso di mancata prestazione lavorativa, l’utilizzatore può revocare la dichiarazione inoltrata purché avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione. Anche in questo caso l’INPS invia la comunicazione di revoca al prestatore. Qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa.

La circolare n. 107 dell’INPS evidenzia che l’Istituto, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore.  A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, ovvero di uno dei divieti previsti per il contratto a prestazioni occasionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

 

Importi

Il “voucher” utilizzabile dalle famiglie ha un valore nominale di 10 euro, che comprendono 1,65 euro di contributi previdenziali e 0,25 di premio INAIL e 0,10 di oneri gestionali a carico dell’utilizzatore.  Il netto pagato al lavoratore è di 8 euro.

Il contratto di prestazione occasionale che deve essere utilizzato da tutti i soggetti “non famiglie”, prevede il compenso minimo orario di 9 euro, ma si dovranno pagare almeno 36 euro, cioè il corrispettivo di quattro ore, anche se quelle di lavoro effettive risultano inferiori. Ai 9 euro va aggiunto il 33% di contribuzione INPS (2,97 euro), 3,5% di premio INAIL (0,32 euro) arrivando così  12,29 euro. Su questo importo si applica l’1% di oneri di gestione , che fanno salire il costo totale minimo orario utilizzabile a 12,41 euro.

Al prestatore si applica il D.Lgs. n. 81/2008 ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

Libretto di famiglia (LF)

Le persone fisiche possono, come sopra specificato, fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite il Libretto di Famiglia (LF) e può remunerare le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

  1. lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  2. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. insegnamento privato supplementare.

Per queste prestazioni la comunicazione all’INPS è da effettuarsi al termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della stessa.

La modalità di comunicazione è la piattaforma INPS o avvalendosi dei servizi di contact center INPS, o tramite gli intermediari (Ufficio paghe Confcommercio Ascom Imola, Patronato 50&PIU’).

I dati da comunicare sono:

  1. dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
  4. la durata della prestazione;
  5. l’ambito di svolgimento della prestazione.

Anche per questa tipologia di prestazione, l’INPS, contestualmente alla trasmissione da parte dell’utilizzatore, invia al prestatore tramite comunicazione di posta elettronica e/o SMS ed il portale MyINPS, l’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore.

Categorie: Lavoro