Etichettatura – obbligo esposizione cartello

Etichettatura – obbligo esposizione cartello

Ricordiamo che, come già segnalato all’interno della Newletter n. 1 del 3 gennaio u.s., è entrata in vigore lo scorso 4 GENNAIO 2018 (Decreto Legislativo n. 190 del 15 novembre 2017) laDisciplina Sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sull’etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili.

FEDERAZIONE MODA ITALIA – CONFCOMMERCIO suggerisce pertanto alcune raccomandazioni alle aziende del dettaglio moda, anche in relazione ai possibili controlli da parte degli Enti incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare dalle Camere di Commercio.

Per i PRODOTTI TESSILI è necessario che l‘ETICHETTA:
– sia in lingua italiana (es. “100% Cotone” e non “100 % Cotton”, ad esempio in lingua inglese);
– contenga la composizione fibrosa con la denominazione della fibra scritta per esteso (“100% Cotone” e non “100 CO”: il codice meccanografico non è ammesso) e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente (es. “90% Cotone 10% Seta”);
– trovi corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali (es. nelle fatture ci deve essere il riferimento alla stessa percentuale di composizione fibrosa indicata in etichetta);
– sia saldamente fissata al prodotto messo in vendita;
– indichi nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore (estremi del produttore ex art.104 del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo e quindi l’indicazione della Via e della città); – preveda, ove necessario, l’indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale” qualora, ad esempio, si tratti di piumini, maglioni con toppe o inserti in pelle o scamosciati, bottoni in madreperla o corno naturale.
È poi fondamentale sapere che:
– il fabbricante, l’importatore o il distributore che non forniscano sui SITI WEB le indicazioni relative alla composizione fibrosa sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
Per chi vende CALZATURE è importante sapere che: il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza aver esposto in negozio un cartello con le informazioni sulle componenti delle calzature, di cui si allega un fac-simile, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
In allegato l’immagine del cartello da esporre

Cartello
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