Come noto, il DL n. 83/2014, Decreto “Cult-Turismo”, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali a favore del settore alberghiero, prevedendo 2 crediti d’imposta: il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive, il secondo riconosciuto per la riqualificazione e l’accessibilità delle stesse.
Con il DM 12.2.2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF e sentito il MISE) ha definito le modalità attuative dell’agevolazione relativa alla digitalizzazione delle strutture ricettive (Informativa SEAC 13.4.2015, n. 108).
Tale beneficio, erogato in forma di credito d’imposta, è riconosciuto:
– a favore degli esercizi ricettivi nonché delle agenzie di viaggio e tour operator che sostengono spese per la “digitalizzazione turistica”;
– per il triennio 2014-2016 e spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 12.500.
Per richiedere l’agevolazione va presentata un’apposita domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per le spese sostenute nel 2014 la stessa va presentata tramite le modalità telematiche e i termini recentemente definiti dallo stesso Ministero.
PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO
Il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it
FASE PREPARATORIA
Innanzitutto il legale rappresentante dell’impresa deve registrarsi al citato Portale e attivare una pratica relativa al “TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE”.
N.B. È possibile attivare 1 pratica per ogni impresa rappresentata.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta utilizzando il fac-simile definito dal Ministero (allegato 1) deve:
1. riportare tra l’altro i seguenti elementi:
– costo complessivo degli interventi e ammontare delle spese agevolabili;
– attestazione di effettività delle spese sostenute da parte del soggetto abilitato;
– credito d’imposta spettante;
2. essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione amministrativa e tecnica:
– dichiarazione dell’imprenditore degli interventi effettuati;
– attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese (allegato 2).
N.B: L’attestazione va rilasciata da parte del Presidente del Collegio sindacale, di un Revisore legale, di un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro o dal responsabile del CAF;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei 2 precedenti.
L’istanza e la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute vanno compilate direttamente dal sito Internet del Ministero, scaricate in formato pdf non modificabile nonché firmate digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.
Le stesse vanno quindi “caricate” nel citato Portale dalle ore 10.00 del 22.6.2015 alle 12.00 del 24.7.2015
Modifica dei dati
Si evidenzia che fino all’invio definitivo dell’istanza e relativa attestazione firmate digitalmente, è possibile variare, modificare, rettificare i dati già inseriti.
CLICK-DAY
Per la conclusione del procedimento è necessario inviare, tramite accesso al citato Portale, l’istanza e l’attestazione di effettività delle spese sostenute dalle ore 10.00 del 13.7.2015 alle 12.00 del 24.7.2015.
A seguito dell’invio dell’istanza, viene rilasciata una ricevuta con indicazione della data e dell’ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza.
N.B.:Le risorse (di cui una quota non superiore al 10% è destinata alle agenzie di viaggio e tour operator) sono assegnate sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.
Rettifica dell’istanza / attestazione già inviate
È possibile inviare una nuova istanza previo annullamento dei documenti già caricati / inviati. Ciò comporta la perdita del precedente ordine cronologico di arrivo in graduatoria, conseguito con il primo invio dei documenti.
GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE
Dal 25.7.2015 al 24.9.2015 il Ministero, verifica i requisiti soggettivi, oggettivi e formali delle domande prevenute. L’elenco delle domande ammesse, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero il 25.9.2015.
UTILIZZO DEL CREDITO
Si rammenta che il credito d’imposta in esame:
– è ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
– va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso. N.B.: Nel mod. UNICO 2015 SC a rigo RU1 è prevista l’indicazione del credito in esame (codice “A5”) esclusivamente da parte dei soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” “sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d’imposta”. Nel quadro RU del mod. UNICO 2015 PF e SP non è presente alcun rigo dedicato al credito in esame;
– può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti da un prossimo Provvedimento.
Inoltre lo stesso:
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.