Fondo di solidarietà residuale INPS: nuova disciplina di finanziamento dal 1° gennaio 2014

Fondo di solidarietà residuale INPS: nuova disciplina di finanziamento dal 1° gennaio 2014

L’articolo 1 comma 1 del Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2014, ha previsto che il Fondo di solidarietà residuale INPS sia destinato ai lavoratori dipendenti da imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale e con più di quindici dipendenti. Al nuovo Fondo residuale INPS contribuiscono quindi le imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti con riferimento alla media occupazionale del semestre precedente.

Prestazioni
Ai lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) da imprese rientranti nel campo di applicazione del fondo residuale INPS, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività. Le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda possono essere accolte entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo (obbligo di pareggio di bilancio).

Finanziamento delle prestazioni
Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i seguenti contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.
– un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
– un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Termini di versamento
Con Messaggio n. 6897/2014, l’INPS rende noto che i datori di lavoro potranno versare il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a ottobre 2014 con le seguenti scadenze:
– per le mensilità da gennaio a settembre 2014 (mensilità pregresse) dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014, senza applicazione di interessi legali;
– per la mensilità di ottobre 2014 (mensilità corrente) dovrà essere versato secondo le ordinarie scadenze ovvero entro il 16 novembre 2014.

Categorie: Lavoro