Il Fondo nuove competenze prevede il rimborso del costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. È cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria. Le istanze dovranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica MyANPAL a partire dalle ore 11 del 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023.
Sul sito dell’Anpal è possibile aderire al nuovo Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove competenze, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 22 settembre 2022, che rende operativa laseconda edizione dell’intervento.
La dotazione finanziaria per l’anno 2022 è pari ad 1 miliardo di euro.
Che cos’è
Il Fondo Nuove Competenze prevede il rimborso del costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le modalità già stabilite dal decreto del 22 settembre 2022. Le ore di stipendio del personale impiegate per la formazione sono a carico del Fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal. Le istanze potranno essere presentate dal 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023 sulla piattaforma informatica MyANPAL.
Con l’Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione degli interventi, l’Anpal ha introdotto due novità rispetto alle edizioni passate. La prima è che gli interventi saranno rivolti quasi integralmente per sostenere le imprese e i lavoratori ad affrontare i cambiamenti legati alla doppia transizione digitale ed ecologica. La seconda riguarda il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali.
Come già previsto dal decreto del 22 settembre 2022, i progetti dovranno essere finalizzati per accrescere le competenze individuabili nelle classificazioni internazionali, precisamente:
- per le competenze digitali di base il riferimento è il modello europeo “DigComp 2.1”;
- per le competenze digitali specialistiche il riferimento è la classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 “e-Competence Framework 3.0;
- per le competenze relative alla transizione ecologica il riferimento è la classificazione ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations).
Il progetto formativo deve inoltre dare evidenza alle modalità:
- di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore;
- di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale (art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013).
Non sono ammesse modifiche ai progetti presentati.
Come funziona
Il Fondo rimborsa il costo (compresi i contributi previdenziali e assistenziali) delle ore di lavoro in riduzione per frequentare percorsi di sviluppo delle competenze. Le agevolazioni sono cumulabili con quelle previste dai Fondi Interprofessionali, consentendo all’azienda di formare i propri lavoratori in modo del tutto gratuito. Le istanze saranno gestite da Anpal, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, mentre dell’erogazione del contributo si occuperà l’Inps, ma sempre su richiesta di Anpal.
A chi è rivolto
Possono presentare istanza di ammissione ai contributi tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che rispondano ai seguenti requisiti:
- devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici;
- devono aver sottoscritto, entro il 31 dicembre 2022, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori, negli ambiti definiti dal citato decreto e dall’Avviso in commento, da realizzarsi anche nel 2023.
Come presentare domanda
Ciascun datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo. Soltanto nel caso in cui la formazione coinvolga più categorie di lavoratori (dirigenti e non) e i fondi interprofessionali di riferimento siano diversi, sarà possibile presentare due distinti progetti al Fondo, sempre in un’unica istanza.
Le domande potranno poi essere inoltrate dalle ore 11 del 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023 e saranno istruite e finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse. Le ulteriori istanze saranno inserite in una apposita lista ed ammesse a valutazione solo se si renderanno disponibili nuove risorse, e ci sia compatibilità con i tempi necessari per l’attuazione e la conseguente rendicontazione.
Per l’inserimento delle domande sono necessarie le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del datore di lavoro;
- dati anagrafici dell’ente formativo e di quello che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
- accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro;
- progetto formativo;
- dettaglio dei lavoratori coinvolti (codici fiscali, numero delle ore di riduzione dell’orario di lavoro finalizzate alla formazione e valore del costo del lavoro stimato in base a quanto stabilito dal decreto e dall’Avviso).
All’istanza dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:
- accordo collettivo;
- eventuale delega del rappresentante legale corredata dal documento di identità del delegato e del delegante.
Il contributo complessivo arriva fino a un massimo 10 milioni di euro per ciascuna istanza. I progetti formativi, con una durata compresa fra le 40 e le 200 ore, potranno essere attuati anche nel 2023. Tutte le attività formative e la relativa rendicontazione dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.
Modalità di valutazione e approvazione delle istanze di ammissione
L’Anpal valuterà e approverà le domande seguendo l’ordine cronologico. Le verifiche riguarderanno i seguenti campi:
- il rispetto dei termini e delle modalità, come previsto dall’Avviso;
- la conformità delle istanze, che dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato, con allegato l’accordo collettivo stipulato nei termini e secondo i requisiti prescritti dall’Avviso;
- la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC) da parte del datore di lavoro.
Se la documentazione si dovesse rivelare incompleta, l’Anpal potrà, una sola volta, richiedere integrazioni e/o chiarimenti ed il datore di lavoro dovrà rispondere entro il termine perentorio di 15 giorni di calendario, altrimenti la domanda sarà rigettata.
Successivamente l’Anpal chiederà un parere sul progetto alla Regione o alla Provincia autonoma nella quale si trovano i lavoratori coinvolti nell’intervento formativo. Le Regioni avranno 10 giorni di tempo per rispondere, altrimenti si applicherà la regola del silenzio assenso. Ricevuto l’esito, l’Anpal invierà il progetto formativo al Fondo Paritetico interprofessionale che avrà 30 giorni di calendario per verificare e comunicare ad Anpal:
- l’adesione al fondo da parte del datore di lavoro;
- la corrispondenza del progetto formativo rispetto a quello oggetto di finanziamento da parte del fondo interprofessionale;
- il finanziamento dell’intero progetto presentato.
Nel caso in cui il fondo interprofessionale abbia dato riscontro negativo, l’istanza sarà gestita come quelle presentate da datori di lavoro non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.
L’esito delle verifiche determinerà l’approvazione o il rigetto della domanda: in entrambi i casi il richiedente sarà informato attraverso la piattaforma informatica del Fondo.
Sanzioni
Anpal, con il supporto dell‘Ispettorato nazionale del lavoro, può effettuare (sia a campione che in loco) verifiche e controlli in qualsiasi momento e fase di realizzazione delle attività e può disporre la revoca parziale o totale dello stesso, anche dopo l’erogazione del contributo.
Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro
Le domande verranno accettate solo se relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritte da rappresentanze sindacali operative in azienda (ai sensi dell’articolo 88, comma 1 del Decreto Rilancio e dall’articolo 4 del Decreto Agosto.
L’accordo collettivo deve inoltre contenere:
- il numero dei lavoratori coinvolti;
- il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo (il limite minimo è di 40 mentre il massimo è pari a 200);
- il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
- i processi per i quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica (come da decreto interministeriale 22 settembre 2022) e più precisamente:
- innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
- innovazioni aziendali per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti sostenibili;
- innovazioni aziendali per la promozione dell’economia circolare, la riduzione degli sprechi e il corretto trattamento di scarti e rifiuti (incluso il trattamento acque);
- innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
- innovazioni per la produzione e la commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
- promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
- per i casi in cui i datori di lavoro abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o fatto ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, dovrà essere specificato il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori;
- il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.
Come viene erogata la formazione
Come previsto dal decreto del 22 settembre 2022, il datore di lavoro non potrà essere soggetto erogatore della formazione, ma potrà essere erogata da:
- enti accreditati a livello nazionale o regionale;
- altri soggetti (anche privati) che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per gli adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
L’attività di formazione è di norma finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali, che abbiano manifestato ad Anpal il proprio interesse a partecipare all’iniziativa. Nella domanda di ammissione il datore di lavoro dovrà indicare a quale fondo interprofessionale aderisce.
Modalità di attestazione delle competenze acquisite
I progetti di sviluppo delle competenze hanno come obiettivo quello di conseguire una qualificazione, almeno di livello EQF 3, o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali. Alla fine verrà rilasciata un’attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione.
Qualora i servizi non siano direttamente riferibili ad una qualificazione, alla fine dell’attività dovrà comunque essere rilasciata almeno un’attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti referenziati alle Aree di attività dell’Atlante del Lavoro.
Gli esiti dei percorsi dovranno poi essere attestati da un ente accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato (ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013). Nel caso in cui gli esiti non siano referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro, se la formazione è finanziata da un fondo interprofessionale, le attestazioni potranno essere prodotte dal soggetto che ha erogato la formazione, mentre negli altri casi le attestazioni dovranno essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato, con il concorso di detti enti.
Normativa
Di seguito i principali decreti e provvedimenti che disciplinano il Fondo nuove competenze e gli allegati per l’anno 2022:
- Decreto interministeriale del 22 settembre 2022 – Rifinanziamento del Fondo nuove competenze – link PDF;
- Decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021 – link PDF;
- Decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 – link PDF;
- Decreto legge Rilancio (articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’articolo 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104);
- Avviso pubblico, Fondo nuove competenze 2022 – link PDF;
- Allegato A – “Il quadro di riferimento per le competenze digitali di base” – DigComp 2.1- link PDF;
- Allegato B – “Il quadro di riferimento per le competenze digitali specialistiche” – norma UNI EN 16234-1 “e-Competence Framework 3.0” – link PDF;
- Allegato C – “Il quadro di riferimento delle abilità competenze per la transizione ecologica – classificazione ESCO – link PDF;
- Allegato D – Informativa per il trattamento dei dati – link PDF.
Per ulteriori chiarimenti scrivi a: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it
News e aggiornamenti
Il Decreto bollette 2022 è intervenuto sul Fondo nuove competenze, modificando il decreto legge del 21 ottobre 2021, n. 146 e convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2021, n. 215. Tra le novità, l’aggiunta tra i beneficiari anche dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, o che abbiano ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.