IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare all’interessato, con modalità telematiche:

  • l’importo dovuto;
  • la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
  • gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

In caso di mancato versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate.

Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

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